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La fruizione del permesso sindacale non è incompatibile con lo smart working

L’ARAN si è espressa al riguardo mediante il parere CQRS162b pubblicato il 16 giugno 2021

28 GIUGNO 2021

L’ARAN ha emanato il parere CQRS162b in materia di permessi sindacali retribuiti a ore, definendone la fruizione non a priori incompatibile con la prestazione lavorativa resa in modalità agile. L’istanza rivolta all’Agenzia concerne la possibilità di utilizzare i permessi per l’espletamento del mandato e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari ad ore in riferimento alle fasce di reperibilità individuate dal datore di lavoro.

Il permesso sindacale retribuito consente al lavoratore dirigente sindacale di partecipare ad attività, trattative e convegni inerenti alle sue funzioni: un vero e proprio diritto potestativo nei confronti dell’Amministrazione, per la quale sarà sufficiente una comunicazione affinché il dipendente possa assentarsi dal luogo di lavoro. È riconosciuto un limite rispetto al monte-ore determinato, secondo quanto stabilito dal contratto del 7 agosto 1998. Nell’ambito delle Funzioni locali, il monte ore annuo della Rsu equivale a 30 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In considerazione dei dubbi sollevati in materia dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria, l’ARAN era già sta stata chiamata a intervenire, più che altro in relazione ai più generici permessi a ore previsti dalla disciplina contrattuale.