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Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e permessi ex l. 104/1992: cumulo

Il parere del Servizio consulenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 23 agosto 2021, n. 20195

1 SETTEMBRE 2021

Segnaliamo un recente parere emesso dal Servizio consulenza della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia (23 agosto 2021, n. 20195) in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e permessi ex l. 104/1992.

Come si legge in sede di massima/abstract posta in apertura di parere “due differenti frazioni di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo (come i permessi di cui alla l. 104/1992), debbono comprendere, ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario, anche i giorni festivi e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Affinché i giorni festivi e i sabati non vengano computati nel periodo di congedo, risulta infatti necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto”.