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Incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche elettive: le possibili configurazioni

L’ANAC ha diffuso la deliberazione del 28 luglio 2021, n. 580, in cui distingue le diverse ipotesi e le relative conseguenze

8 SETTEMBRE 2021

L'ANAC si è recentemente espressa in merito a una presunta ipotesi di illecito ex articolo 12, comma 4 del d.lgs n. 39/2013, norma che regola l'incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali, negli enti pubblici e di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale, con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. L'Autorità ha emanato al riguardo la deliberazione n. 580 del 28 luglio 2021, da cui il nostro esperto ha ricavato la seguente massima.

Qualora l’incarico di posizione organizzativa sia conferito ai sensi dell’art. 13 del CCNL 21 maggio 2018 (ossia in presenza nella struttura organizzativa di un Dirigente) e non ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL, lo stesso non è assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013. Pertanto, non è integrata la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 39/2013 fra la carica di assessore di un Comune e l’incarico di posizione organizzativa presso la Provincia