News

Conflitto di interessi, non è sufficiente il sostituto temporaneo qualora sussista un rapporto di parentela

Il Consiglio dell’ANAC del 27 ottobre, in un parere di precontenzioso ha sottolineato l’elemento patologico insito nel rapporto di parentela tra funzionario e partecipante a gara d’appalto

12 NOVEMBRE 2021

Un Comune di ridotte dimensioni si è rivolto all'ANAC per ottenere un parere di precontenzioso riguardante il possibile conflitto di interessi tra il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e un soggetto iscritto nell'elenco dei professionisti deputati a portare a termine gli appalti sotto soglia sottoposti a procedura comparativa, nel caso specifico riguardante l'affidamento dei servizi di ingegneria per la messa in sicurezza della strada adiacente il lungomare. L'Autorità si è espressa al riguardo nel corso del Consiglio del 27 ottobre 2021.

Secondo l'Autorità, la semplice nomina di un sostituto temporaneo del Responsabile non garantisce la risoluzione del conflitto di interessi: pur trattandosi infatti di un contesto urbano di piccole dimensioni in cui conflitti di tal genere hanno più probabilità di manifestarsi, l'esclusione per la sola procedura in cui è coinvolto il congiunto è rimedio idoneo. Infatti, nonostante il Comune intendesse evitare l'estromissione a priori dei professionisti coinvolti, l'Autorità rimarca la circostanza che l'intera pratica, per prassi, è sempre seguita dal titolare dell'Ufficio tecnico, responsabile dell'individuazione degli appalti cui applicare l'affidamento diretto, una volta completato il confronto con più operatori. Secondo l'ANAC, infatti, la sostituzione del funzionario in una procedura incentrata sulla trasmissione di inviti a soggetti individuati in modo discrezionale, proprio poiché gestita dal soggetto incaricato, lascia trasparire la precisa volontà di preferire detti professionisti in relazione di parentela con il Responsabile, comunque scelti a prescindere dalla successiva presenza di un sostituto.