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Concorsi pubblici: la gravidanza non può essere ragione di esclusione

Lo ha affermato con forza il Consiglio di Stato (Sez. II) nella sentenza del 24 dicembre 2021, n. 8578

12 GENNAIO 2022

Il Consiglio di Stato (Sez. II) ha emanato la sentenza del 24 dicembre 2021, n. 8578, in cui ha definito illegittima l'esclusione da un concorso pubblico patito da una candidata in stato di gravidanza, comminata a seguito dell'accertamento psico-fisico al servizio. Gli strali dei giudici di Palazzo Spada hanno colpito una decisione che mina il principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati: infatti, in nessun caso lo stato di gravidanza, da temporaneo impedimento, può divenire causa definitiva di esclusione.

La Sezione ha evidenziato il compito affidato alla Repubblica di agevolare e difendere la formazione della famiglia; posto che, per quanto concerne la prova scritta, lo stato di gravidanza non può essere ragione di rinvio, sia perché in nessun caso sarebbe minata l'incolumità di madre e bambino, sia perché si perverrebbe a un'inaccettabile violazione della par condicio dei concorrenti, è tuttavia necessario assicurare la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi.