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Criteri per il calcolo dei giorni festivi o non lavorativi ai fini del congedo straordinario

Sintesi del parere del Dipartimento Funzione pubblica

28 GENNAIO 2022

Risulta necessario segnalare l’importante parere emesso dal Dipartimento Funzione pubblica (DFP-0066814-P-08/10/2021) in sede consultiva concernente il tema della fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità di cui all’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In sintesi, come si legge nella massima posta in apertura di parere, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo.