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Nessun vantaggio per l’ente se l’assunzione fiduciaria dello staff del sindaco è avvenuta per compiti gestionali

La Corte dei conti di appello per la Regione Siciliana con la sentenza 17/2022 ha confermato il danno erariale al sindaco, pari alle retribuzioni corrisposte al consulente esterno, senza alcuna riduzione

 
 

28 MARZO 2022

L’assunzione di personale in via fiduciaria nello staff del sindaco deve avvenire esclusivamente a supporto delle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo e di controllo, e mai per attività gestionali. In presenza di violazione della normativa, il primo cittadino non può chiedere una riduzione per i vantaggi conseguiti dall’ente locale per le attività gestionali espletate dall’esperto del suo staff, neppure se ciò dovesse essere dovuto al fine di colmare la vacanza del posto del responsabile finanziario. Con queste motivazioni, la Corte dei conti di appello per la Regione Siciliana (sentenza 17/2022) ha confermato il danno erariale al sindaco, pari alle retribuzioni corrisposte al consulente esterno, senza alcuna riduzione.