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Illegittimità della nuova procedura concorsuale bandita in vigenza di una precedente graduatoria valida

Con una nota del 5 ottobre l'Aran segnala i contenuti della sentenza n. 7780 del 24 marzo 2022, pubblicata il 7 settembre 2022, nella quale il Consiglio di Stato ribadisce l'illegittimità della nuova procedura concorsuale bandita in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame
 

21 OTTOBRE 2022

Con una nota del 5 ottobre l’Aran segnala i contenuti della sentenza n. 7780 del 24 marzo 2022, pubblicata il 7 settembre 2022, nella quale il Consiglio di Stato ribadisce l’illegittimità della nuova procedura concorsuale bandita in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d’esame; come affermato dall’Adunanza Plenaria, infatti, «l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso»; tra le motivazioni che possono giustificare il mancato ricorso allo scorrimento, i giudici segnalano la possibilità di includere “l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace con particolare riguardo alle prove d’esame e ai requisiti di partecipazione o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.