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Spesa del personale e assunzioni: le indicazioni delle Corti dei Conti

Nel calcolare le proprie capacità assunzionali i comuni, ivi compresi quelli dissestati, devono comprendere tutti i risparmi derivanti dalle cessazioni che sono intervenute; anche gli oneri per il segretario entrano nel calcolo della spesa del personale e del suo tetto; i pensionati possono essere assunti negli uffici di staff degli organi politici, ma non per lo svolgimento di compiti direttivi; i comuni possono cedere capacità assunzionali alle unioni di cui fanno parte
 

21 NOVEMBRE 2022

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Nel calcolare le proprie capacità assunzionali i comuni, ivi compresi quelli dissestati, devono comprendere tutti i risparmi derivanti dalle cessazioni che sono intervenute; anche gli oneri per il segretario entrano nel calcolo della spesa del personale e del suo tetto; i pensionati possono essere assunti negli uffici di staff degli organi politici, ma non per lo svolgimento di compiti direttivi; i comuni possono cedere capacità assunzionali alle unioni di cui fanno parte. Sono queste le indicazioni fornite dai più recenti pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in tema di spesa del personale e capacità assunzionali.

Le capacità assunzionali

Gli oneri ulteriori che le amministrazioni devono sostenere per la sostituzione dei propri dipendenti cessati dal 2018 non vanno considerati in modo distinto, quindi il calcolo deve essere effettuato in modo complessivo. E’ quanto chiarisce il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 162/2022.

Leggiamo testualmente in primo luogo che “in relazione ai comuni cd. virtuosi sia l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 sia il D.M. attuativo disciplinano espressamente un meccanismo graduale di incremento della spesa, nel rispetto chiaramente del limite del valore soglia, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”.

Sulla base di questa lettura della disposizione legislativa e del suo decreto attuativo, ci viene detto che “in merito al calcolo del rispetto del limite percentuale dettato dall’art. 5 del D.M. attuativo, ciò che conta, a parere del Collegio, è esclusivamente l’incremento della spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nel 2018, senza che la sostituzione del personale cessato assuma uno specifico rilievo, in ragione del superamento della cd. logica del turn over in favore di un criterio di sostenibilità finanziaria della spesa”.

Di conseguenza, viene tratta la seguente indicazione: “qualora, quindi, la spesa di personale nell’ultimo rendiconto approvato sia inferiore a quella del 2018, il comune cd. virtuoso potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al raggiungimento del valore percentuale fissato dall’art. 5, calcolato a partire dal livello di spesa del 2018 e non dal più basso livello di spesa effettivamente registrata; ciò anche nel caso in cui l’Ente abbia nel 2020 e 2021 già effettuato assunzioni (in sostituzione o meno del personale cessato) che non abbiano però comportato il superamento della spesa 2018. Qualora, invece, nei precedenti esercizi l’Ente abbia effettuato assunzioni, in sostituzione o meno di personale cessato, che abbiano comportato un incremento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2018, tale incremento dovrà essere considerato nel calcolo del raggiungimento delle soglie annuali fissate dall’art. 5”.