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Trattamento dipendente assunto ex art. 110 del d.lgs. 267/2000

Segnaliamo il parere emesso dal Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, datato 18 ottobre 2022, n.190863 in tema di trattamento dipendente assunto ex art. 110 del d.lgs. 267/2000 si applichi l’art. 24, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in tema di polizza assicurativa, a carico delle stazioni appaltanti, a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
 

25 NOVEMBRE 2022

l parere del Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, 18 ottobre 2022, n. 190863
 
Segnaliamo il parere emesso dal Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, datato 18 ottobre 2022, n.190863 in tema di trattamento dipendente assunto ex art. 110 del d.lgs. 267/2000 si applichi l’art. 24, comma 4, del d.lgs. 50/2016, in tema di polizza assicurativa, a carico delle stazioni appaltanti, a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
Del pari, si applica ai dipendenti assunti ex art. 110 del TUEL la disciplina dei dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato in tema di permessi retribuiti per partecipare ai pubblici concorsi.
 
Come si può leggere in sede di massima posta in apertura al parere “Per quanto concerne gli oneri per la tassa di iscrizione all’albo professionale, in generale, l’art. 24 del d.lgs. 50/2016 prevede il requisito dell’abilitazione perché i dipendenti delle stazioni appaltanti possano svolgere attività progettuale per conto della PA; peraltro anche ove leggi speciali prescrivessero a tal fine l’obbligo dell’iscrizione all’albo, occorre considerare che il MEF ha affermato che il focus della vicenda è non tanto e non solo l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo, quanto la previsione di un elenco speciale, sul modello di quello previsto per svolgere la professione forense, che non sembra rinvenirsi, in generale, per tutti gli altri professionisti dipendenti pubblici, i quali, con l’iscrizione al proprio albo professionale, non vengono confinati in alcuna sezione speciale (note n. 79309/2015 e n. 45685/2016).
Del pari, la Funzione pubblica ha escluso il rimborso della tassa di iscrizione di ingegneri e architetti, che è da considerare di carattere personale e considerato altresì che per le professioni in esame non è neanche prevista una disciplina dell’esclusività della prestazione professionale, analoga a quella prevista per gli avvocati iscritti nell’elenco speciale“.