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Le principali questioni legate all’ordinamento professionale

L'esperto risponde sulle principali questioni sollevate in materia di ordinamento professionale del CCNL Funzioni Locali
 

7 DICEMBRE 2022

Approfondimento di Paola Aldigeri

  1. Quanto tempo abbiamo per applicare il nuovo ordinamento professionale?

Il CCNL del 16 novembre 2022 prevede che il Titolo III, nell’ambito del quale viene disciplinato il nuovo ordinamento professionale, entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni Locali.

L’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale avviene pertanto in data 1° aprile 2023.

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  1. Come si procede per la revisione dei profili professionali?

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato nel luglio scorso le linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate sulla G.U. n. 215 del 14 settembre 2022. Tale documento indica una metodologia per pervenire – partendo dalla mappatura dei processi – alla definizione delle famiglie professionali (ossia di ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comuni), a loro volta declinate in profili di ruolo (evoluzione terminologica dei profili professionali), rispetto ai quali definire finalità, principali responsabilità e attività svolte, nonché il profilo di competenza, ossia conoscenze e capacità (tecniche e comportamentali) richieste.

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Il nuovo CCNL delle Funzioni Locali, a differenza di quello delle Funzioni Centrali, non prevede l’individuazione delle famiglie professionali, ma soltanto l’individuazione dei profili di ruolo, che continua a chiamare “profili professionali”, terminologia piuttosto dissonante rispetto all’introduzione di una gestione del personale per competenze.

Al di là delle disposizioni formali previste dai contratti nazionali, dal punto di vista organizzativo e sostanziale, le Linee Guida sopra citate tracciano il percorso logico per la revisione dei profili professionali:

  1. Il punto di partenza è la mappatura dei processi, che le norme nel tempo hanno imposto agli enti a vari fini (ricordiamo, per esempio, ai fini del calcolo del rischio di corruzione o ai fini della verifica delle condizioni abilitanti all’introduzione dello smart working);
  2. I processi possono essere poi classificati in gruppi omogenei (es. tra i processi di supporto o trasversali, si possono identificare i processi relativi alle risorse economiche, i processi relativi alle risorse umane, i processi relativi alle risorse tecnologiche, ecc.);
  3. Nell’ambito di tali gruppi, vengono identificati gli ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comuni (quelle che le linee guida chiamano appunto “famiglie professionali”);
  4. Per ciascuna famiglia, si definiscono poi i profili professionali da collocare – sulla base delle finalità, responsabilità e attività richieste – nelle singole aree contrattuali e necessari per presidiare i processi dell’ente (ad esempio, per l’area dei funzionari, l’esperto in gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo);
  5. Per ciascun profilo professionale individuato, si definisce un profilo di competenza, in termini di conoscenze e capacità tecniche e comportamentali richieste.

Abbiamo visto che il CCNL delle Funzioni Locali non prevede l’identificazione delle famiglie professionali, ossia del punto c) sopra esplicitato, passando direttamente alla previsione dell’identificazione dei profili professionali

Alleghiamo un esempio di definizione di un profilo professionale, corredato del relativo profilo di competenza (esperto in gestione delle risorse umane e sviluppo organizzativo), che può essere utilizzato per mappare/identificare i profili professionali del proprio ente.

  1. Sono previste relazioni sindacali rispetto all’attività di revisione dei profili professionali?

L’individuazione dei profili professionali è materia soggetta a confronto con i soggetti sindacali, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c), del CCNL 2019-2021.

Nel momento in cui l’ente ha rivisto il proprio assetto dei profili professionali, deve inviare agli organismi sindacali il proprio documento di lavoro ed, eventualmente, proporre un incontro contestualmente all’informativa, incontro che deve avvenire non oltre 10 giorni dalla richiesta.

Il periodo complessivo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 30 giorni, a seguito dei quali l’amministrazione può procedere all’approvazione del nuovo assetto dei profili professionali (revisione e/o introduzione di nuovi profili), esplicitando gli eventuali impatti sui profili professionali in essere (ad esempio, se un profilo professionale viene inglobato in un profilo professionale più ampio).

Poiché il nuovo ordinamento professionale entra in vigore il 1° aprile 2023, l’informativa dovrebbe quindi essere resa non oltre la prima metà del mese di febbraio 2023.

  1. Cosa si intende per equivalenza delle mansioni nell’ambito della categoria di inquadramento?

L’articolo 12, comma 4, del nuovo CCNL prevede che “Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.”

Ormai da tempo, è andato consolidandosi l’orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla valenza nel pubblico impiego del criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, secondo il quale per “mansioni equivalenti” si intendono tutte le mansioni ascrivibili all’area/categoria di inquadramento del dipendente, fatte ovviamente salve specifiche abilitazioni professionali richieste per lo svolgimento del ruolo. Nel caso di attribuzione di diverse mansioni ad un dipendente, per verificare il demansionamento, si fa quindi riferimento all’equivalenza formale delle mansioni, intesa quale “mansioni appartenenti alla medesima area/categoria di inquadramento”, mentre non rileva l’incidenza del mutamento sulla professionalità e personalità del lavoratore (vedi, da ultima, l’ordinanza 3 novembre 2022, n. 32423 della Corte di Cassazione, Sezione VI).

Tale principio sembra permanere anche nel nuovo ordinamento professionale, pur in assenza di definizione delle famiglie professionali; nel CCNL Funzioni Centrali, infatti, pur essendo previste le famiglie professionali, viene comunque presa a riferimento l’area (e non la famiglia professionale) quale limite al principio di equivalenza, fungibilità ed esigibilità delle mansioni.