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Scorrimento graduatoria di altri enti legittimo se il profilo professionale della propria è diverso

Il reclutamento di un diverso profilo professionale, ben può essere attinto mediante scorrimento di graduatorie di altre PA senza violare il principio dello scorrimento della graduatoria esistente presso l’ente
 

12 DICEMBRE 2022

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il reclutamento di un diverso profilo professionale, ben può essere attinto mediante scorrimento di graduatorie di altre PA senza violare il principio dello scorrimento della graduatoria esistente presso l’ente. Con queste motivazioni il TAR del Lazio (sentenza n.13984/2022) ha respinto le doglianze degli idonei alla graduatoria esistente nell’ente che sono stati pretermessi rispetto a quella di altro ente per il nuovo profilo professionale richiesto.

Il fatto

A seguito di concorso pubblico un’Agenzia ministeriale procedeva alla nomina dei vincitori e allo scorrimento della graduatoria del profilo professionale di dirigenti amministrativi. Nell’anno successivo, in vigenza della graduatoria, l’Agenzia veniva autorizzata all’assunzione di altri due dirigenti ma, in ragione del profilo professionale richiesto di “informatico”, l’ente ha deciso di non scorrere la graduatoria ma di attingere a quella di altro ente dove era presente il profilo ricercato, a seguito d’inutile ricerca tra i dirigenti interni. I ricorrenti della graduatoria pretermessi, hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo sostenendo l’illegittimità della scelta a fronte dell’equivalenza del posto ricercato rispetto a quello di dirigente amministrativo, violando in tal modo il principio che vede lo scorrimento delle graduatorie dell’ente prioritario rispetto ad altre scelte come quella di nuovo procedura concorsuale. E’ stata a tale fine impugnata la deliberazione che ha approvato il Piano dei fabbisogni di personale, nella parte in cui è stato disposto, che le assunzioni avrebbero riguardato un “profilo informatico” a differenza dell’autorizzazione ad assumere, rilasciata dal DPCM, che subordinava espressamente l’avvio di procedure concorsuali all’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il rigetto del ricorso

A dire dei giudici amministrativi di primo grado non vi sono dubbi che lo scorrimento della graduatoria, quale modalità di reclutamento, rappresenti ormai la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Tra le tante Cons. Stato, Sez. II, 24 giugno 2022, n.5217). Il candidato idoneo, tuttavia, non vanta un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Per deviare da tale principio l’ente deve assumere una decisione organizzativa correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi d’indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Nel caso, in cui il soggetto pubblico decida di assumere nuovo personale dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del favor ordinamentale per l’utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolari circostanze di fatto o di ragioni d’interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso, essere puntualmente indicate. Tale motivazione è attenuata, nel caso in cui lo specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto un nuovo concorso presenti rilevanti distinzioni rispetto a quello descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.

Nel caso di specie, assume portata dirimente il fato che l’ente non abbia per nulla indetto una nuova procedura concorsuale, per il reclutamento delle due unità di personale dirigenziale, ma a fronte dell’elevata competenza specialistica di carattere informatico richiesta, abbia attinto alla preesistente graduatoria vigente presso altra Amministrazione. Pertanto, sono da considerare in conferenti le doglianze che muovono da un’asserita violazione del suesposto principio del favor ordinamentale per lo scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale. La stessa circolare della Funzione Pubblica (n. 5 del 2013) ribadisce la preferenza delle graduatorie rispetto all’avvio di “nuove procedure concorsuali”.

In merito all’asserita illegittimità del Piano di approvazione dei fabbisogni del personale sulla nuova figura richiesta di “profilo informatico” che, a dire dei ricorrenti, non sarebbe definito da alcuna disposizione né normativa né regolamentare, le doglianze non colgono nel segno. In via preliminare, l’autorizzazione alle assunzioni stabilite dal d.P.C.M nulla ha a che vedere con le scelte discrezionali e autonome dell’ente nell’individuare e definire le competenze di cui deve essere in possesso il personale che intende assumere. In tale quadro di riferimento, s’inseriscono i nuovi compiti demandati all’Agenzia che, in un mutato contesto normativo ha indotto l’ente ad adottare misure innovative, anche in relazione alle nuove e diverse competenze ritenute necessarie di cui deve essere munito il personale dirigenziale da assumere, che vanno ricondotte nell’alveo della categoria degli atti di macro-organizzazione, connotati pertanto da ampia discrezionalità e, dunque, sindacabili dal giudice amministrativo solo per profili di macroscopica o manifesta illogicità o arbitrarietà, che non ricorrono nel caso concreto. All’epoca della procedura cui hanno partecipato i ricorrenti, poi inseriti quali idonei, non possono non considerarsi come non più attuali e, comunque, non equivalenti a quelle ritenute necessarie a seguito dei mutamenti normativi sopravvenuti.

In conclusione, la procedura seguito dall’Agenzia appare immune da vizi avendo l’ente, al fine di reperire le necessarie competenze dirigenziali in ambito informativo, una volta accertata l’assenza nelle proprie graduatorie concorsuali vigenti il profilo informatico richiesto, abbia attinto alla graduatoria vigente di un’altra Amministrazione.

Il ricorso, pertanto, è stato respinto.