News

CCNL Funzioni Locali 2019-2021: le progressioni economiche

Dopo aver affrontato la nuova classificazione del personale, parliamo, delle progressioni economiche all’interno delle aree, disciplinate dall’articolo 14 del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021
 

16 DICEMBRE 2022

Approfondimento di Paola Aldigeri

Dopo aver affrontato la nuova classificazione del personale, parliamo, delle progressioni economiche all’interno delle aree, disciplinate dall’articolo 14 del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021. La fonte legale delle progressioni economiche è rappresentata dall’art. 52, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede testualmente che “le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.”

Il nuovo articolo 14, che andremo ad analizzare, sostituisce completamente la disciplina prevista dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018.

Visita la nostra sezione dedicata al CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

I differenziali stipendiali e il primo inquadramento del personale

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali”, aventi lo stesso importo nell’ambito di ciascuna area, acquisibili un certo numero di volte (prefissati nel quantum e nel numero) e da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

A differenza del precedente sistema, la misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale (per tredici mensilità) è, quindi, individuata distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, come evidenziato nella Tabella A del CCNL: all’interno di ciascuna area, si possono acquisire un certo numero di incrementi, aventi lo stesso valore economico nell’ambito della medesima area, ossia n. 6 differenziali per l’Area dei funzionari ed elevata qualificazione di valore annuo lordo pari a 1.600 euro, n. 5 differenziali per l’Area degli istruttori di valore annuo lordo pari a 750 euro, n. 5 differenziali per l’Area degli operatori esperti di valore annuo lordo pari a 650 euro e n. 5 differenziali per l’Area degli operatori di valore annuo lordo pari a 550 euro. Nel numero massimo di differenziali acquisibili, si considerano tutti i differenziali conseguiti, anche con altro ente o amministrazione, dall’entrata in vigore della nuova disciplina fino al termine del rapporto di lavoro.

Per il personale appartenente alle Sezioni Speciali (che ricordiamo essere il personale educativo e scolastico, la polizia locale e il personale iscritto ad albi o ordini professionali), il contratto riconosce differenziali più elevati (articoli 92, 96, 102 e 106).

La progressione economica – finanziata con la parte stabile del fondo – è attribuita ai dipendenti soltanto se la parte datoriale e la parte sindacale – in sede contrattazione integrativa annuale – si accordano per prevedere tale utilizzo del fondo delle risorse decentrate nell’ambito delle potenziali diverse destinazioni delle risorse (art. 80, comma 1, lettera j)): la sua previsione non è né un obbligo per l’ente, né un diritto del dipendente.

Ma in sede di prima applicazione dell’ordinamento professionale, cosa succede alle “vecchie” progressioni?

A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ossia dal 1° aprile 2023, il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nello stesso, con attribuzione, in prima applicazione:

  • dello stipendio tabellare della nuova area di destinazione (Tabella G);
  • del valore complessivo delle progressioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.5.2018, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale, che potremmo indicare come “differenziale stipendiale di prima applicazione”.

In sostanza, in sede di prima applicazione, si determinerà per ciascun dipendente uno “zainetto” composto da tutte le progressioni economiche in godimento, che manterrà per tutta la sua vita professionale, fatto salvo il caso in cui effettui un passaggio all’area superiore e il differenziale tra tabellare in godimento più “zainetto” venga totalmente riassorbito dal trattamento tabellare previsto per la nuova area (art. 14, comma 5). Dal 1° aprile 2023, quindi, tutti i dipendenti appartenenti a ciascuna categoria, indipendentemente dalla posizione economica acquisita col vecchio sistema fino a quel momento (bassa o alta), possono aspirare al numero massimo possibile di differenziali stipendiali dell’area di appartenenza.