27 GENNAIO 2023
Approfondimento di Paola Aldigeri
L’articolo 13 del CCNL 16.11.2022, al comma 3, dice espressamente che gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del Titolo III (Ordinamento Professionale) sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ e proseguono fino a naturale scadenza.
Se un incarico di posizione in attualmente in essere, per esempio, scade a fine gennaio o a fine febbraio, il nuovo incarico dovrà essere conferito per la durata prevista dal proprio ente) con le regole dell’attuale ordinamento (compresa l’indennità di posizione massima di euro 16.000), in quanto l’istituto delle elevate qualificazioni entra in vigore il prossimo 1° aprile; da questa data, tale incarico di posizione organizzativa si trasformerà in elevata qualificazione.
>> Si completi la lettura:” CCNL Funzioni Locali: gli incarichi di elevata qualificazione”
Il personale incaricato delle posizioni organizzative, anche se gli è stata affidata la delega di funzioni dirigenziali, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore e, al contempo, non gli sono riconosciute, nemmeno a recupero, le ore effettuate oltre l’orario ordinario.
Nemmeno in caso di prestazione di lavoro effettuata in giornata feriale non lavorativa (sabato) o in giornata festiva infrasettimanale (es. Santo Patrono), può essergli riconosciuto il recupero della giornata lavorata.
Come previsto nel parere Aran RAL 1383, soltanto nel caso di prestazione effettuata in giornata di riposo settimanale (domenica), il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale, che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, e in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese.