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Previsione di un contributo economico per il lavoro straordinario

Con una nota del 17 aprile 2023, prot. 25843, si informa l'inizio della raccolta dati per la richiesta dei contributi finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili LSU

26 APRILE 2023

Attraverso il parere del 12 aprile 2023, prot. 215641, il Servizio consulenza agli Enti locali è intervenuto a seguito di una richiesta nella quale si chiedeva di conoscere se sia condivisibile l’orientamento espresso a suo tempo dall’ARAN in materia di lavoro straordinario in riferimento al riposo compensativo e alla maggiorazione del 15%.
 
Nel parere si legge che: “il riposo compensativo non dà comunque titolo a percepire la maggiorazione percentuale del valore del lavoro ordinario; quindi, per ogni ora di straordinario diurno viene riconosciuto un corrispondente riposo compensativo di un’ora, senza che al lavoratore debba essere riconosciuta la maggiorazione prevista del 15%; neppure è possibile riconoscere, in relazione alla stessa ora di lavoro straordinario diurno, al lavoratore un riposo compensativo di 69 minuti, corrispondenti al valore economico dell’ora di lavoro straordinario comprensiva anche della maggiorazione del 15%”.
 
Il parere continua ricordando come si ha una fattispecie diversa per quanto concerne l’istituto della banca ore. Infatti quest’ultima è istituita con un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di mettere i dipendenti in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario. Nello specifico in questo conto ore confluiscono tutte le ore di lavoro segnate come straordinario e debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa.
 
Si ricorda come le ore in questione possono essere in seguito richieste da ciascun lavoratore in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. A livello pratico, queste ore vengono poi pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. Infatti, come evidenziato da ARAN, le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario accantonate sono in seguito pagate e dovranno essere poi corrisposte al lavoratore nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione.