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Conflitti di interesse: potenziale imparzialità nella nomina dei segretari comunali

Con l’atto del Presidente del 22 febbraio 2023, n. 353, l' ANAC ha evidenziato che possono sussistere conflitti di interesse in caso in cui concorrano candidati sia interni all’amministrazione che esterni nella nomina del Segretario Generale di un Comune a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’Ente locale

12 MAGGIO 2023

ANAC, con l’atto del presidente del 22 febbraio 2023, n. 353, ha cercato di dare un risposta al fatto se sussistano o meno dei conflitti di interesse nella nomina del Segretario Generale di un Comune a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’Ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa.

L’autorità ha sottolineato come il Comune in questione debba tenere conto delle cosiddette ragioni di convenienza, attraverso le quali dovrà valutare i candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”. A tal proposito, ANAC era già intervenuta nel merito con passate delibere e a maggior ragione ha invitato il Comune a “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.
 
Come si legge nell’atto: “Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto. L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa”.