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Rendiconto di gestione: gli atti richiedono il deposito almeno venti giorni prima della riunione consiliare

Attraverso il parere del 27 aprile 2023, n. 12598, il Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) ha evidenziato che il deposito degli atti del rendiconto di gestione risponde a una esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione

15 MAGGIO 2023

Con il parere del parere del 27 aprile 2023, n. 12598, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, presso il Ministero dell’Interno, ha evidenziato che il termine previsto dall’art.227 del d.lgs. n.267/2000, che richiede il deposito degli atti almeno venti giorni prima della riunione consiliare, risponde ad una specifica esigenza di corretta informazione dei consiglieri comunali in merito alle questioni soggette a deliberazione.
 
Nel parere si legge come, facendo riferimento alla sentenza del TAR Campania, Sez. I, del 31 marzo 2023, n. 2068, qualora non dovessero essere concessi almeno venti giorni si violerebbe: “Il diritto d’informazione in favore dei singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte alla loro valutazione. A questo diritto corrisponde il preciso obbligo dell’ente comunale di mettere a disposizione dei consiglieri in tempo utile tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle proposte di deliberazione portate all’attenzione dell’organo rappresentativo, al fine di espletare correttamente il mandato”.
 
In aggiunta, il TAR Lazio, Sez. II, con la sentenza del 9 novembre 2020, n. 11588, ha enunciato che un eventuale ritardo determinerebbe un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della delibera consiliare. Infine si ricorda come con la sentenza del 30 luglio 2015, n. 1319, il TAR Calabria, Sez. II avesse mostrato che “La contestata violazione dei termini, in sé, non risulta essere stata idonea di ledere in concreto il diritto all’informazione e alle garanzie partecipative del consigliere ricorrente, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha avuto comunque un congruo termine per la conoscenza degli atti in questione“.