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Congedo parentale: nel 2024 sono previsti due mesi indennizzati all’80%

L'INPS attraverso la circolare del 18 aprile 2024, n. 57 fornisce tutte le istruzioni amministrative e operative in merito all'elevazione dell’indennità di congedo parentale
 

8 MAGGIO 2024

Attraverso la circolare del 18 aprile 2024, n. 57 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione dell’indennità di congedo parentale, in conformità alle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2024.

La circolare in sintesi

La legge di Bilancio 2024 prevede un aumento dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che usufruisce del congedo parentale al 60% della retribuzione (portata all’80% solo per l’anno 2024) per un ulteriore mese, rispetto a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2023. Questo aumento si riferisce ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

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L’indennità elevata è garantita a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i primi 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento, e in ogni caso non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024, l’indennità è aumentata all’80% della retribuzione anziché al 60%, sia per il primo che per il secondo mese.

Questa elevazione dell’indennità, al 60% della retribuzione (o all’80% solo per il 2024), si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato mensilmente, giornalmente o in modalità oraria.

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L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (o all’80% solo per il 2024) è concesso ad entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra di loro oppure da uno solo di essi.

Ulteriori precisazioni nel messaggio INPS n. 1629

L’INPS con il messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024 ha fornito una precisazione in merito alle indicazioni rese note con la circolare n. 57 in merito agli adempimenti previdenziali connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale prevista per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (modifica dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. 151/2001, apportata dall’art. 1, comma 179, della legge 213/2023).

Il messaggio precisa che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024, valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>, con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.