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Pensione anticipata e opzione donna

L'INPS attraverso la circolare n. 59 del 3 maggio 2024 fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna

 

 

10 MAGGIO 2024

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, con cui fornisce istruzioni applicative in merito alle novità introdotte dall’art. 1, comma 138, della legge 213/2023 (pensione anticipata c.d. “opzione donna”).
 

Requisiti e condizioni per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna
 

Si estende il diritto alla pensione anticipata opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.
 
Requisiti:
– Anzianità contributiva di almeno 35 anni.
– Età anagrafica di almeno 61 anni entro il 31 dicembre 2023.
– Possibilità di riduzione dell’età anagrafica massima di due anni per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
 
Il requisito anagrafico non è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita.
La pensione anticipata è liquidata secondo le regole del sistema contributivo.
 
Condizioni per l’accesso:
– Assistenza a coniuge, familiare o parente convivente con handicap grave.
– Riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.
– Lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese in crisi.
 
Verifica delle condizioni alla data di presentazione della domanda di pensione.
 
Decorrenza del trattamento pensionistico e domanda di pensione
Si applica la “finestra mobile” per la decorrenza della pensione.
 
Le lavoratrici conseguono la pensione:
– Dodici mesi dopo il perfezionamento dei requisiti, se la pensione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti.
– Diciotto mesi dopo il perfezionamento dei requisiti, se la pensione è a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
 
La pensione non può decorrere prima del 1° febbraio 2024 per le lavoratrici dipendenti e autonome, e prima del 2 gennaio 2024 per le lavoratrici dipendenti.
Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, le disposizioni specifiche sono dettate dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Le domande di pensione devono essere presentate secondo le modalità indicate nel messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 e nella circolare n. 25 del 2023.