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Concorsi pubblici, questioni di pubblicazione e integrazione contradditorio

L'ordinanza del Consiglio di Stato del 5 aprile 2024, n. 3126, affronta due questioni di natura processuale riguardanti i concorsi pubblici
 

22 MAGGIO 2024

Lordinanza del Consiglio di Stato del 5 aprile 2024, n. 3126, affronta due questioni di natura processuale riguardanti i concorsi pubblici.

Pubblicazione delle graduatorie dei concorsi

La prima questione riguarda le modalità di pubblicazione delle graduatorie dei concorsi, che determinano l’inizio dei termini per l’impugnativa. Secondo l’art. 15, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 487 del 1994, le graduatorie dei vincitori dei concorsi devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell’amministrazione interessata, e tale pubblicazione deve essere notificata tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. In assenza di deroghe a queste disposizioni, si applica il principio secondo cui la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge. Pertanto, la pubblicazione delle graduatorie su un portale dell’Amministrazione non è sufficiente per far decorrere i termini per l’impugnativa, a meno che non vi sia una specifica disposizione normativa che lo preveda.

Integrazione del contraddittorio

La seconda questione affrontata dall’ordinanza riguarda la possibilità di integrare il contraddittorio in appello nei confronti dei controinteressati che non sono stati coinvolti nel giudizio di primo grado. In questo caso, il Consiglio di Stato stabilisce che il giudice di appello può disporre per la prima volta l’integrazione del contraddittorio, a condizione che il gravame non sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.

L’ordinanza fa riferimento a diversi orientamenti giurisprudenziali conformi a queste conclusioni. In particolare, si cita una sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del 24 dicembre 2021, n. 8578, e una sentenza della stessa sezione del 8 maggio 2018, n. 2757, che confermano l’importanza della pubblicazione delle graduatorie secondo le modalità previste dalla legge. Non sono invece stati trovati precedenti giurisprudenziali divergenti su questi temi.

In sintesi, l’ordinanza del Consiglio di Stato del 5 aprile 2024, n. 3126, stabilisce che le graduatorie dei concorsi pubblici devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell’amministrazione interessata, e che la pubblicazione su un portale dell’Amministrazione non è sufficiente per far decorrere i termini per l’impugnativa. Inoltre, l’ordinanza afferma che il giudice di appello può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non coinvolti nel giudizio di primo grado, a condizione che il gravame non sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.

Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione dell’integrazione del contraddittorio in sede di appello in un caso in cui nel giudizio di primo grado non era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati su un ricorso per motivi aggiunti proposto avverso una graduatoria concorsuale. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudice di appello può disporre per la prima volta l’integrazione del contraddittorio, anche se non ritiene il gravame manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.

Il Consiglio di Stato ha precisato che, nel caso di impugnazione di graduatorie concorsuali, devono essere considerati controinteressati necessari tutti coloro che, tra i partecipanti, verrebbero a subire un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso. In merito all’integrazione del contraddittorio, il Codice del processo amministrativo prevede che, nel giudizio di appello, devono essere evocate in causa tutte le parti che hanno interesse a contraddire. Anche in questo grado di giudizio, è sufficiente notificare almeno una parte avversa per instaurare regolarmente il contraddittorio, salvo successiva integrazione disposta dal giudice, a meno che non ritenga l’impugnazione manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Questo meccanismo si applica anche nel giudizio di impugnazione, in base al rinvio interno contenuto nell’articolo 38 del Codice del processo amministrativo, che consente di attingere alle regole generali del giudizio di primo grado anche nelle impugnazioni e nei riti speciali.

Se l’esito del giudizio di appello coincide con quello di primo grado, si può applicare estensivamente la previsione dell’articolo 95, comma 5, del Codice del processo amministrativo. In questo caso, se il giudice di appello rileva il difetto di contraddittorio in primo grado, ma anche l’infondatezza del ricorso di primo grado, può decidere la causa nel merito senza annullare e rinviare al giudice di primo grado.

Pertanto, anche se il giudice d’appello non condivide le conclusioni di merito del primo giudice ed accerta una situazione che richiederebbe l’integrazione del contraddittorio, non è necessario rimettere gli atti al giudice di primo grado.

La finalità della regola contenuta nell’articolo 49, comma 2, del Codice del processo amministrativo è quella di bilanciare il principio del contraddittorio con la celerità della definizione del giudizio. Questa disposizione sovverte la regola secondo cui il giudice deve prima accertare l’integrità del contraddittorio e solo successivamente valutare il merito.

Questa finalità non può essere ignorata nei casi in cui il giudice di primo grado abbia prescindito dalla verifica dell’integrità del contraddittorio perché ha ritenuto la causa manifestamente irricevibile o inammissibile, ma il giudice di appello, non condividendo questa valutazione, si trova nella condizione di dover valutare e disporre l’integrazione del contraddittorio.

Anche in questo caso, il giudice non può ignorare il valore costituzionale della ragionevole durata del procedimento, che con un’applicazione meccanicistica ed aprioristica della regola del contraddittorio porterebbe ad un allungamento dei tempi del giudizio proprio nei casi in cui la legge ha scelto di sacrificare l’integrità del contraddittorio. Allo stesso tempo, il sistema costituzionale non impone necessariamente il doppio grado di giudizio.

Inoltre, un’applicazione acritica del rinvio al primo giudice comporterebbe una sorta di disclosure anticipata delle motivazioni del rinvio, non ravvisabili nel mero rilievo della non completezza del contraddittorio. Ciò potrebbe influire sulla vincolatività del relativo principio di diritto per il giudice di primo grado, portando ad una sorta di giudicato a formazione progressiva che si perfezionerebbe solo alla fine di questa complessa alternanza.

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L’integrità del contradditorio nel processo di appello

L’articolo discute la questione dell’integrità del contraddittorio nel processo di appello e la sua importanza nel rispetto del principio di parità delle parti. Secondo il Consiglio di Stato, il giudice di appello può disporre per la prima volta l’integrazione del contraddittorio se non ritiene il gravame manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. Questo viene fatto per garantire che entrambe le parti abbiano la possibilità di esprimere le proprie ragioni e difendersi adeguatamente.

Nel caso specifico, l’ordinanza in questione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati favorevolmente inseriti nella graduatoria oggetto del processo. Questo significa che tutti i candidati avranno la possibilità di partecipare al processo di appello e presentare le proprie argomentazioni.

L’obiettivo di questa disposizione è quello di garantire che il processo di appello sia equo e che entrambe le parti abbiano la possibilità di essere ascoltate e difendersi. Ciò è particolarmente importante per evitare che una decisione venga presa senza che tutte le parti abbiano avuto la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

In conclusione, l’integrità del contraddittorio nel processo di appello è fondamentale per garantire un processo equo e rispettare il principio di parità delle parti. Il giudice di appello può disporre per la prima volta l’integrazione del contraddittorio se non ritiene il gravame manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato. Nel caso specifico, l’ordinanza ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati favorevolmente inseriti nella graduatoria oggetto del processo.