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Mobilità volontaria e obblighi assunzionali del 15%

Il decreto del Governo sulla Pubblica Amministrazione introduce nuove dinamiche nel campo della mobilità volontaria, ponendo un limite del 15% alle facoltà assunzionali destinate a questa forma di reclutamento di personale.
 
 
 
 

28 FEBBRAIO 2025

Il decreto del Governo sulla Pubblica Amministrazione introduce nuove dinamiche nel campo della mobilità volontaria, ponendo un limite del 15% alle facoltà assunzionali destinate a questa forma di reclutamento di personale. Questa decisione rappresenta un compromesso tra l’obbligo totale e la semplice facoltatività precedentemente in vigore, cercando di equilibrare le esigenze di mobilità interna con la necessità rendere agibili i concorsi pubblici.
 
Tuttavia, l’implementazione di questa regola solleva questioni pratiche importanti, come il metodo di calcolo di questa percentuale. Vi è incertezza se tale percentuale debba essere applicata all’intero numero di posizioni potenzialmente assunzionali per gli enti locali, definite dal Dl 34/2019, o solo a quelle effettivamente decise di utilizzare, come specificato nella sezione 3.3 del Piao. La seconda opzione sembrerebbe più in linea con lo spirito della normativa, evitando situazioni assurde in cui un ente, non desiderando nuove assunzioni, si troverebbe comunque obbligato a reclutare attraverso la mobilità volontaria.
Inoltre, il decreto stabilisce che le posizioni non coperte tramite mobilità volontaria siano assegnate ai concorsi. Qualora le pubbliche amministrazioni non rispettino questi obblighi, sono previste riduzioni del 15% nelle facoltà assunzionali per l’anno successivo, introducendo un meccanismo di penalità.
 
Questa normativa si scontra però con le disposizioni del decreto “milleproroghe” 2025, il quale estende la facoltà di mobilità volontaria fino al 31 dicembre 2025, permettendo alle amministrazioni di decidere autonomamente se adottarla prima di avviare i concorsi. Ciò potrebbe generare un cortocircuito normativo, lasciando le singole amministrazioni a fronteggiare l’ambiguità tra l’obbligo del 15% e la discrezionalità concessa dal “milleproroghe”.