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Novità Legge di Bilancio e del Decreto Milleproroghe 2025 per gli uffici personale degli enti locali

A distanza di pochi mesi dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 17 del 30 settembre 2024 , la legge di bilancio per l’anno 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207 – come un fulmine a ciel sereno – ha stroncato ogni speranza degli enti locali di poter sfruttare il welfare quale strumento di benessere aziendale.

3 MARZO 2025

A distanza di pochi mesi dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 17 del 30 settembre 2024 , la legge di bilancio per l’anno 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207 – come un fulmine a ciel sereno – ha stroncato ogni speranza degli enti locali di poter sfruttare il welfare quale strumento di benessere aziendale.
 
Se, infatti, la Corte dei Conti aveva da poco sancito che “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali”, l’articolo 1, comma 124, della citata legge ha stabilito l’esatto contrario, ossia che “Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.”
Si consideri che, nel contratto nazionale delle funzioni locali, le uniche risorse previste e destinate dal contratto nazionale di lavoro del 16.11.2022 al welfare sono quelle derivanti dalla sanzione disciplinare della multa comminata ai dipendenti a seguito di procedimento disciplinare.
Con l’introduzione della disposizione nella legge di bilancio, è stato – pertanto - definitivamente chiuso il dibattito sulla natura retributiva o assistenziale delle risorse destinate a tale finalità, che devono pertanto rientrare nel limite del trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
E’ così prevalsa, rispetto a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, l’interpretazione  espressa dalla Ragioneria generale dello Stato con il parere n. 228052 del 18 settembre 2023 .