L’esercizio dello ius postulandi nei giudizi tributari: il parere della Corte dei conti
La recente deliberazione n. 37/2025 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esercizio dello ius postulandi nei giudizi tributari da parte dei dipendenti degli enti locali
12 MARZO 2025
La recente deliberazione n. 37/2025 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esercizio dello ius postulandi nei giudizi tributari da parte dei dipendenti degli enti locali.
Il quesito posto alla base della deliberazione ha ad oggetto la possibilità di riconoscere l’incentivo previsto dall’art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. 546/1992 anche ai funzionari privi di posizione organizzativa, ma formalmente incaricati dell’assistenza dell’ente in giudizio.
Il contesto normativo
Lo ius postulandi nei giudizi tributari viene disciplinato dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. 546/1992, il quale stabilisce che un ente locale può stare in giudizio tramite il dirigente dell’ufficio tributi o, in assenza di tale figura, mediante il titolare della posizione organizzativa dell’unità in cui è collocato l’ufficio tributi.
Tale interpretazione della norma è poi culminati nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Cassazione n. 12868/2005, la quale ha chiarito come la rappresentanza in giudizio di un ente locale non debba necessariamente coincidere con quella del Sindaco, ma possa essere delegata a un dirigente o, in sua assenza, a un funzionario in posizione apicale.
Il parere della Corte dei conti
Nel rispondere al quesito, la Corte dei Conti ha evidenziato che:
“Lo ius postulandi nei giudizi tributari spetta in via principale al titolare della posizione organizzativa dell’ufficio tributi;
Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si può valutare se anche un funzionario autorizzato possa rappresentare l’ente in giudizio, purché tale possibilità sia espressamente prevista dallo statuto comunale;
La decisione finale sull’attribuzione dello ius postulandi deve rispettare le previsioni legislative e regolamentari interne dell’ente.”
Infine, un punto fondamentale chiarito dalla Corte riguarda la remunerazione del personale coinvolto nei giudizi tributari. L’incentivo previsto dall’art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. 546/1992 si applica ai dipendenti dell’ente che assistono l’amministrazione nei giudizi, ma la sua erogazione deve essere disciplinata da un regolamento interno, conforme alla contrattazione collettiva.
Implicazioni per i dipendenti statali
Per i funzionari pubblici, la deliberazione della Corte dei Conti assume particolare rilevanza in quanto:
Consolida il principio secondo cui la rappresentanza in giudizio di un ente locale non è riservata esclusivamente ai dirigenti ma può essere estesa ai titolari di posizione organizzativa e, in alcuni casi, ai funzionari autorizzati dallo statuto;
Sottolinea la necessità di una chiara regolamentazione interna dell’ente in materia di attribuzione dello ius postulandi e di erogazione degli incentivi economici;
Ribadisce che le spese di giudizio liquidate dal tribunale in favore dell’ente e destinate al personale incaricato sono escluse dai vincoli di spesa per il personale, in quanto derivano da somme previamente acquisite dall’ente stesso.
Conclusioni
La decisione della Corte dei Conti offre un quadro interpretativo utile agli enti locali e ai loro dipendenti per comprendere le regole di esercizio dello ius postulandi nei giudizi tributari. Pur confermando il ruolo prioritario dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa, la Corte apre alla possibilità che funzionari autorizzati dallo statuto comunale possano rappresentare l’ente in giudizio, con un sistema di incentivazione economica regolamentato e conforme alle norme contrattuali.
Per gli enti locali, risulta quindi essenziale adottare regolamenti interni chiari e coerenti con il dettato normativo, al fine di garantire un utilizzo efficace delle risorse umane e finanziarie nei contenziosi tributari.