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L'anzianità triennale nelle progressioni verticali ordinarie

L’anzianità triennale non è condizione per la partecipazione alle progressioni verticali ordinarie, ma in mancanza di questo requisito non si può valutare in alcun modo l’anzianità richiesta; non è quindi possibile la valutazione annuale della stessa. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza del TAR Toscana, Firenze, (Sez. I) n. 125 del 28 gennaio 2025.
 

28 APRILE 2025

L’anzianità triennale non è condizione per la partecipazione alle progressioni verticali ordinarie, ma in mancanza di questo requisito non si può valutare in alcun modo l’anzianità richiesta; non è quindi possibile la valutazione annuale della stessa. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza del TAR Toscana, Firenze, (Sez. I) n. 125 del 28 gennaio 2025.
 
Leggiamo: “il nuovo comma 1-bis dell’art. 52 individua alcuni parametri di natura oggettiva e validi in quanto tali per qualsiasi amministrazione, ossia la valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio e l’assenza di provvedimenti disciplinari; e altri parametri la cui definizione è rimessa di volta in volta all’amministrazione procedente, che potrà declinarli in relazione alle proprie esigenze concrete, stabilendo se e quali titoli o competenze professionali e di studio, ovvero quali incarichi, valorizzare maggiormente avuto riguardo, di volta in volta, alle posizioni da ricoprire. E proprio la circostanza che la norma ponga sullo stesso piano elementi di natura diversa sembra deporre nel senso che si tratti di parametri valutativi della professionalità dei dipendenti e non anche, o non necessariamente, di requisiti richiesti a pena di esclusione dalla procedura comparativa: conferma ne è il dato letterale, in forza del quale la procedura comparativa è basata su quegli elementi, espressione che non permette di attribuire portata escludente al mancato possesso dell’uno o dell’altro, di modo che l’unico requisito richiesto dalla legge per la partecipazione alla procedura selettiva finisce per essere il possesso del titolo di studio occorrente per l’accesso all’area dall’esterno, come si ricava a contrario dal quinto periodo del comma 1-bis”.
Occorre aggiungere che “l’espressione adoperata dal legislatore valorizza il triennio lavorativo nella sua interezza, atteso che l’inciso negli ultimi tre anni in servizio, riferito al dipendente, presuppone che per tutto il periodo questi sia stato appunto in servizio, e non offre la possibilità di valutare autonomamente ciascuno degli ultimi tre anni. La previsione dell’art. 52 co. 1-bis d.lgs. n. 165/2001 è stata recepita dalla contrattazione collettiva e, per quanto qui interessa, dal C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022”.