2 MAGGIO 2025
La scelta delle amministrazioni di valutare nelle progressioni verticali esclusivamente l’esperienza maturata presso lo stesso ente deve essere ritenuta illegittima se nel regolamento dell’ente tale previsione non è contenuta. Si deve ritenere legittima la possibilità di prevedere un colloquio. Sono questi i principi affermati dalla sentenza del TAR Lazio n. 4036/2025.
Ci viene in primo luogo detto che si deve considerare legittimo che le amministrazioni decidano di valorizzare la esperienza maturata fino a 20 anni, a condizione che si rimanga nelle soglie di punteggio fissate dal CCNL per ogni singolo fattore. Leggiamo che “la distinzione operata nell’avviso non appare scevra da irragionevolezza manifesta, sotto un duplice, concorrente profilo: a) da un lato, parifica l’esperienza prestata nel medesimo settore professionale, ma presso altra PA, a quello prestato in diverso settore professionale (così, ad esempio, il servizio prestato dal candidato come vigile urbano in altro Comune avrà lo stesso trattamento di chi abbia svolto funzioni da impiegato di Roma Capitale in attività completamente eterogenea); b) da un altro, l’esperienza di chi abbia svolto funzioni nello stesso settore professionale (ad esempio, il vigile presso il Comune di Milano) viene immotivatamente discriminata rispetto a chi abbia svolto quelle funzioni presso il Comune di Roma, senza che emergano elementi idonei a sostenere che l’attività professionale nel settore della vigilanza nella città di Roma abbia delle specificità tali (in termini di funzioni operative) da giustificare un trattamento di maggiore favore, vieppiù rilevandosi che la procedura di progressione, per definizione, costituisce un procedimento che si applica solo ed esclusivamente a dipendenti della stessa Amministrazione, a qualsivoglia titolo assunti o transitati (concorso, esterno o interno, mobilità, ecc.), e che l’individuazione dei criteri, pure se prescinde dal possesso del titolo di studio normalmente necessario per l’accesso, non può contemporaneamente prescindere dalla valutazione delle professionalità acquisite, pena la violazione del canone del buon andamento ex art.97 Cost”.