
Corresponsione dell’indennità: i giorni di assenza imputabili a malattia, permessi retribuiti, congedi per maternità devono essere conteggiati come presenza o assenza in servizio?
Le specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 rimangono in capo alla contrattazione integrativa
7 MAGGIO 2025
Le specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022 rimangono in capo alla contrattazione integrativa per la valutazione per l’individuazione delle modalità di decurtazione della indennità in parola.
A rilevarlo è l’ANAC tramite il parere anticorruzione del 30 aprile 2025.
Ai fini della corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL del 16 novembre 2022 i giorni di assenza imputabili a malattia, permessi retribuiti, congedi per maternità devono essere conteggiati come presenza o assenza in servizio?
Con riferimento al quesito in esame, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. f), del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per le specifiche responsabilità sono rimessi alla sede della contrattazione integrativa, in via generale è orientamento dell’Agenzia che, anche per questa voce indennitaria, debba farsi riferimento al principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso. Rimane, comunque, in capo alla contrattazione integrativa un margine di valutazione per l’individuazione delle modalità di decurtazione della indennità in parola, in relazione alle diverse tipologie di assenza, tenuto conto delle responsabilità connesse.