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Distacchi del personale e IVA: le nuove linee guida per gli enti non commerciali

Il trattamento IVA del prestito o distacco di personale in base alle attività svolte
 
 
 
 

11 GIUGNO 2025

Il Decreto Legge 73/2025 (cosiddetto “Decreto Infrastrutture”) ha stabilito una novità significativa nel trattamento degli incentivi per le funzioni tecniche all’interno delle pubbliche amministrazioni, estendendo tali benefici anche al personale dirigenziale. Questa innovazione rappresenta una deroga importante al principio di onnicomprensività della retribuzione, che finora veniva applicato solo per le opere legate al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Modifiche alle normative precedenti

Il decreto va a modificare l’articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 36/2023) e recepisce le disposizioni introdotte dal “Correttivo” (Dlgs 209/2024). Le modifiche riguardano principalmente due asCon la circolare 5/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA per il prestito o distacco di personale da parte degli enti non commerciali, in particolare in relazione alle novità introdotte dal Dl 131/2024 e in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2020.

Il trattamento IVA per il distacco di personale: nuova interpretazione

Il provvedimento offre una lettura puntuale dell’articolo 16-ter del Dl 131/2024, che regola il trattamento fiscale del distacco del personale per gli enti non commerciali. La norma stabilisce che, per l’imposizione IVA, la natura e la finalità dell’attività svolta dall’ente distaccante giocano un ruolo fondamentale. Se l’ente è un soggetto passivo IVA e il distacco avviene nell’ambito dell’attività d’impresa, l’operazione è soggetta a IVA. Invece, se il distacco è effettuato nell’ambito di attività istituzionali, l’operazione non è rilevante ai fini IVA, sempre che non sia parte di un’organizzazione finalizzata al servizio di prestito di personale.

La Corte di Giustizia e il nesso tra servizio prestato e corrispettivo

Il principio chiave emerso dalla Corte di Giustizia Ue è che una prestazione di servizi è considerata onerosa ai fini IVA quando c’è un rapporto giuridico che prevede uno scambio reciproco di prestazioni, e il corrispettivo ricevuto rappresenta il controvalore effettivo del servizio prestato. In altre parole, il pagamento deve essere direttamente legato al distacco del personale, senza che l’importo della somma pagata influisca sulla rilevanza IVA.

Quando l’operazione è rilevante ai fini IVA

La circolare 5/E/2025 chiarisce che qualsiasi distacco di personale effettuato verso corrispettivo è considerato una prestazione di servizi soggetta a IVA, a prescindere dall’ammontare pagato dal distaccatario. Tuttavia, se l’ente distaccante è coinvolto in attività esclusivamente istituzionali, il distacco non è soggetto a IVA. Un esempio pratico riguarda gli enti locali: se un ente distacca personale per attività rilevanti ai fini IVA (ad esempio, per servizi come gli asili nido), l’operazione è soggetta a IVA. Al contrario, se il distacco è per attività istituzionali non soggette a IVA, l’operazione è esclusa.

Il caso dei dipendenti “promiscui”


Un aspetto complesso riguarda il trattamento dei dipendenti che svolgono attività sia istituzionali che commerciali, come nel caso degli operai che si occupano sia di verde pubblico che di campi sportivi dati in affitto. La circolare suggerisce che, in questi casi, l’operazione di distacco dovrà essere analizzata caso per caso, per determinare la parte di attività rilevante ai fini IVA.
In sintesi, la circolare 5/E/2025 offre una guida fondamentale per gli enti non commerciali, chiarendo come e quando il distacco di personale sia soggetto a IVA, in funzione della tipologia di attività svolta dal distaccante e dalla finalità dell’incarico.
 
petti:
Estensione dei destinatari dell’incentivo, dove il termine “dipendenti” è stato sostituito con “personale”, includendo quindi anche i dirigenti.
Amplificazione delle attività tecniche incentivabili, con l’inclusione, ad esempio, del coordinamento dei flussi informativi, una misura che risponde alla crescente digitalizzazione dei processi pubblici.
Queste novità sono state ulteriormente dettagliate in una nota informativa pubblicata dall’ANCI, che fornisce anche un riassunto della produzione interpretativa della Corte dei Conti, offrendo una guida pratica per uniformare i comportamenti delle amministrazioni in relazione a questi incentivi.

Accertamento delle attività e tetto massimo


Secondo un comunicato dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 7 maggio 2025, gli incentivi possono essere attribuiti solo per le attività tecniche specificamente elencate nell’Allegato I.10 al codice. La principale novità riguarda i dirigenti, che ora sono destinatari a pieno titolo degli incentivi, mentre i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti restano esclusi. L’attribuzione degli incentivi deve essere effettuata previa verifica delle attività svolte da un soggetto diverso da chi ha eseguito la prestazione tecnica, garantendo imparzialità e trasparenza.
Inoltre, è stato introdotto un tetto massimo per l’ammontare complessivo degli incentivi percepibili dal personale, fissato pari alla retribuzione annua lorda. Questo importo può essere incrementato del 15% qualora vengano adottati strumenti digitali di gestione degli appalti.

>> IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA ANCI.