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Nuove modalità di retribuzione per i segretari comunali e provinciali

L’orientamento applicativo ARAN n. 34539 del 12 giugno 2025 tratta del nuovo CCNL 16.07.2024, il quale introduce importanti modifiche alla retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, estendendo il beneficio anche ai segretari provenienti dalla disponibilità
 
 
 
 

18 GIUGNO 2025

A seguito delle recenti modifiche introdotte dal CCNL 16 luglio 2024, sono cambiate le modalità di determinazione della retribuzione di posizione per i segretari comunali e provinciali, specialmente per coloro che provengono dalla disponibilità. La nuova disciplina, che riguarda anche la suddivisione degli oneri tra l’ente e il Ministero dell’Interno, presenta alcuni aspetti pratici importanti che è necessario comprendere. Queste le osservazioni contenute nell’orientamento applicativo ARAN n. 34539 del 12 giugno 2025.

Determinazione della retribuzione di posizione

La retribuzione di posizione deve essere stabilita dall’ente di titolarità in base alla classe demografica e seguendo criteri predefiniti di graduazione, rispettando i valori minimi e massimi definiti nella tabella dell’articolo 60 del CCNL 16 luglio 2024. Il segretario che proviene dalla disponibilità, come previsto dall’art. 43, comma 2 del CCNL 16 maggio 2001, ha diritto a una retribuzione pari al minimo previsto per la classe demografica dell’ente di ultima titolarità. Tuttavia, l’ente può decidere di riconoscere una retribuzione maggiore, ma solo se giustificata da criteri specifici, come l’attribuzione di funzioni aggiuntive o la presenza di un disagio oggettivo.

Riparto degli oneri tra l’ente locale e il Ministero dell’interno


Il riparto degli oneri tra l’ente locale e il Ministero dell’Interno è stato chiarito nel nuovo sistema. L’ente si farà carico della retribuzione minima prevista per la propria classe demografica, mentre il Ministero dell’Interno coprirà la differenza tra i due minimi, ossia tra quello dell’ente di provenienza e quello dell’ente di destinazione. In pratica, se un segretario proveniente da un ente con più di 250.000 abitanti (con una retribuzione minima di 23.518 euro) viene trasferito in un ente con meno di 65.000 abitanti (dove la retribuzione minima è 16.806 euro), la differenza tra i due importi sarà a carico del Ministero. L’ente, inoltre, è responsabile della quota aggiuntiva che potrebbe es