News

Il titolo di studio e le progressioni verticali

Non può essere operata una distinzione di punteggio tra le lauree brevi e quelle magistrali se il possesso di una delle due consente la partecipazione, né tra quelle conseguite in università telematiche e quelle in cui il titolo è stato conseguito in università “tradizionali”

23 GIUGNO 2025

Non può essere operata una distinzione di punteggio tra le lauree brevi e quelle magistrali se il possesso di una delle due consente la partecipazione, né tra quelle conseguite in università telematiche e quelle in cui il titolo è stato conseguito in università “tradizionali”. Sono queste le indicazioni dettate dalla sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. V), n. 3705 del 2 maggio 2025.
La prima indicazione è la seguente: nel caso in cui le lauree brevi e quelle magistrali, del vecchio ordinamento o specialistiche sono giudicate sufficienti per partecipare alla selezione per la progressione orizzontale, “se entrambi i titoli sono utili per l’accesso alla procedura, non è ragionevole operare una distinzione tra questi ai fini dell’attribuzione del punteggio che l’avviso, e prima ancora il regolamento comunale sulle progressioni verticali, ricollegano al titolo di ammissione. Il rilievo dell’appellante circa la manifesta irragionevolezza della mancata differenziazione nell’assegnazione del punteggio si presenta quindi in termini rovesciati: è proprio tale differenziazione che introdurrebbe un elemento di illogicità, data la premessa che entrambi i titoli consentono l’accesso”.
La seconda indicazione è la seguente: “manifestamente infondata è la censura basata sulla distinzione tra università tradizionali e università telematiche, considerato che le lauree ottenute presso l’università telematica legalmente riconosciuta hanno il medesimo valore legale di quelle ottenute presso università tradizionali”.
Ed ancora, correttamente il regolamento “contiene una descrizione precisa e puntuale dei titoli, servizi e competenze professionali utili per conseguire la progressione, con articolazione dei punteggi attribuibili” e fissa criteri per la loro valutazione. Tra queste valutazioni appare legittima la esclusione delle abilitazioni professionali di dottore commercialista e di revisore contabile. Mentre una censura potrebbe essere mossa per la mancata valutazione di un diploma biennale di specializzazione.