La limitazione dei profili professionali
È legittimo che il regolamento adottato dall’ente limiti la partecipazione alle procedure di progressione verticale, nel caso specifico speciale o in deroga di cui all’articolo 13 del CCNL 16 novembre 2022, solamente ai dipendenti dell’Ente che sono inquadrati in un profilo professionale compatibile con il posto da ricoprire
24 GIUGNO 2025
È legittimo che il regolamento adottato dall’ente limiti la partecipazione alle procedure di progressione verticale, nel caso specifico speciale o in deroga di cui all’articolo 13 del CCNL 16 novembre 2022, solamente ai dipendenti dell’Ente che sono inquadrati in un profilo professionale compatibile con il posto da ricoprire. Sono questi i principi affermati dalla sentenza del TAR Campania, Salerno, (Sez. III), n. 525 del 17 marzo 2025.
Leggiamo testualmente che appare evidente che “il Comune si sia attenuto alla disposizione di cui all’art. 13, comma 6, CCNL essendosi limitato, nell’esercizio della sua potestà organizzativa, a specificare il profilo necessario rispettivamente richiesto per posti da ricoprire. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, né la contestata previsione regolamentare né le omologhe previsioni dei due bandi risultano irragionevoli, tenuto conto della peculiare natura e della finalità della presente procedura selettiva di consentire alle pubbliche amministrazioni di pervenire, in deroga all’obbligo di accesso per concorso pubblico, a valorizzare le competenze, le attitudini e le capacità quotidianamente dimostrate dal dipendente purché strettamente connesse con il lavoro da svolgere nell’Area superiore. Ne consegue che anche la disposta esclusione deve ritenersi legittima inquanto coerente con le citate disposizioni di lex specialis”.