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Progressioni verticali: la modifica delle procedure

Le modifiche alle procedure di progressione verticale possono intervenire fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed esse devono essere adeguatamente motivate con riferimento all’interesse generale.
 
 
 
 

25 GIUGNO 2025

Le modifiche alle procedure di progressione verticale possono intervenire fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed esse devono essere adeguatamente motivate con riferimento all’interesse generale. È quanto ci dice la sentenza del TAR Campania, Salerno, (Sez. III), n. 782 del 24 aprile 2025.
 
In premessa, ci viene ricordato che per giurisprudenza amministrativa consolidata, “fino a quando la stipula del contratto di lavoro non muti la posizione giuridica in capo al lavoratore, da interesse legittimo in diritto soggettivo, permane in capo all’amministrazione una ampia facoltà di monitorare l’esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale .. che in via discrezionale l’Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva .. che fino all’adozione dell’atto che conclude la fase valutativa e decisoria, prima della concreta assunzione, il candidato sia titolare non di un dritto soggettivo alla conclusione del concorso, ma di un interesse legittimo”.
Nel merito viene stabilito che “i principi a cui occorre fare principalmente riferimento sono quelli della certezza giuridica e dell’affidamento, violati, nella vicenda che ci occupa, dall’aver l’amministrazione, con vari revirement, operato continui interventi di correzione nella programmazione e copertura del fabbisogno, rivedendo le proprie determinazioni, più volte e con valutazioni che a quest’organo giudicante risultano contraddittorie .. non comprensibili neppure in considerazione della tempistica occorrente e della natura dinamica tipica di un processo assunzionale e di gestione del personale. Né, in contrario, convince, la controdeduzione incentrata sull’assunto che con l’inoltro della domanda di partecipazione l’aspirante avrebbe accettato tale riserva di jus variandi.. laddove pure si ammetta la legittimità dell’inclusione nella lex specialis di una simile facoltà di rivisitazione e modifica in corrispondenza con le esigenze di fatto intervenute .. non potrebbe negarsi che tale facoltà non possa essere sine die, con esercizio consentito in epoca addirittura coeva o successiva all’approvazione della graduatoria, dovendosi concludere che la stessa debba essere esercitata in un momento necessariamente precedente la scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione”.
Leggiamo inoltre che “una volta individuata la quota di almeno il 50% da destinare agli esterni ai sensi dell’art. 52, comma 1, bis, TUPI, l’ente potrà coprire il fabbisogno di personale per il restante 50% facendo ricorso alternativamente a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità, con la precisazione che l’utilizzo di una delle tre procedure esclude le altre”. Ed ancora, “la valutazione dei posti da ricoprire va necessariamente fatta ex ante, in quanto parametrata al fabbisogno, e non calibrata sul numero di domande pervenute (che è un posterius rispetto alla pubblicazione della lex specialis)”.
In conclusione, “non può ritenersi legittimo un revirement incentrato su aspetti organizzativi/gestionali intervenuto (solo) in seguito all’esame delle varie domande pervenute e successivamente, quindi, alle valutazioni della Commissione esaminatrice in quanto questo modus operandi offre il fianco all’insinuazione del dubbio circa l’imparzialità ed il rispetto della par condicio competitorum, sottraendosi, peraltro, a qualsiasi possibilità di controllo”.