Ferie e licenziamento: monetizzazione dovuta anche in caso di recesso
La Corte di Cassazione, (Sez. Lav.), nell’ordinanza del 21 luglio 2025 n. 20444, ribadisce che il diritto alla liquidazione delle ferie non godute sussiste anche in caso di licenziamento, se non vi è stata un’espressa comunicazione da parte del datore di lavoro
4 AGOSTO 2025
La Corte di Cassazione, (Sez. Lav.), nell’ordinanza del 21 luglio 2025 n. 20444 ha confermato un principio consolidato, chiarendo che il lavoratore pubblico ha diritto alla liquidazione sostitutiva delle ferie non godute anche in caso di licenziamento, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver invitato il dipendente a fruirne.
Analisi della sentenza
La Corte ribadisce che il
diritto alla monetizzazione delle ferie non è perduto, se non quando il datore di lavoro ha invitato il lavoratore a fruirne, avvisandolo che altrimenti esse sarebbero andate perse. La pronuncia estende questa applicazione, includendo anche i casi di licenziamento per motivi disciplinari o per violazione del vincolo fiduciario, rafforzando la giurisprudenza già consolidata in materia.
Secondo i giudici, il datore pubblico ha il dovere di mettere il dipendente in condizione di godere delle ferie spettanti prima della cessazione del
rapporto di lavoro. In tal senso, anche se il lavoratore ha avuto un anticipo sull’interruzione del rapporto, la responsabilità ricade sul datore di lavoro, che deve garantire la fruizione delle ferie. Nel caso del personale dirigente, questa responsabilità può essere più facilmente verificata, ma per i dipendenti normali, che non hanno la stessa autonomia nella gestione dei congedi, il datore può imporre il loro godimento tramite provvedimento d’ufficio.
La Corte conferma che il divieto di monetizzazione sancito dall’
art. 5, comma 8, del dl n. 95/2012 non può essere aggirato, eccetto in casi specifici, come malattia, infortunio o decesso del lavoratore. Le amministrazioni, quindi, sono chiamate a garantire che tutte le ferie vengano godute prima della cessazione del rapporto di lavoro, intervenendo anche quando il lavoratore non si adoperi per usufruirne.
In conclusione, la decisione riafferma l’importanza per i datori di lavoro di gestire adeguatamente i congedi, evitando accumuli e assicurando che i diritti dei lavoratori siano rispettati.