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Concorsi pubblici: l’anonimato è obbligatorio anche per la prova pratica scritta

Focus sulla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VII), 17 luglio 2025, n. 6284: confermato un principio cardine a garanzia dell’imparzialità

5 AGOSTO 2025

L’anonimato è una regola fondamentale nei concorsi pubblici, in quanto presidio essenziale dell’imparzialità della selezione. A ribadirlo è il Consiglio di Stato, (Sez. VII), con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 6284, chiarendo che tale principio non può essere derogato nemmeno nel caso di una prova pratica scritta che si innesti all’interno di un modulo più ampio di prova orale. Non conta, dunque, la qualificazione formale della prova o la sua eventuale contiguità con il colloquio, ma esclusivamente le concrete modalità operative con cui la prova viene svolta. Se vi è uno “iato temporale” tra la redazione dell’elaborato e il successivo esame orale, l’anonimato deve essere pienamente rispettato.

Quando l’anonimato è obbligatorio anche nelle prove pratiche


La pronuncia sottolinea che le prove pratiche, pur distinguendosi dalle prove scritte e orali, possono consistere in elaborati che devono essere valutati in forma anonima, salvo che il contatto diretto con la commissione sia intrinseco e inevitabile nello svolgimento. Ad esempio, nel caso in cui il candidato debba illustrare o eseguire la prova alla presenza della commissione subito dopo la sua redazione, l’anonimato diventa di fatto inesigibile. Ma se l’elaborato viene corretto prima della prova orale e senza contatto con il candidato, l’anonimato non solo è possibile, ma necessario. In caso contrario, la commissione conosce il nominativo dell’autore prima di assegnare il punteggio, compromettendo la neutralità della valutazione.

Le conseguenze pratiche per le amministrazioni e i candidati


La sentenza emessa dai giudici amministrativi ha rilevanti implicazioni operative. Le amministrazioni devono progettare le prove pratiche garantendo, ove possibile, l’anonimato, soprattutto se è previsto un tempo tra la redazione dell’elaborato e l’orale. Non è ammesso ritenere irrilevante la violazione dell’anonimato solo perché la prova pratica è una parte accessoria del colloquio. Al contrario, il principio dell’anonimato si estende a tutte le fasi della selezione che lo consentano tecnicamente. Per i candidati, la decisione rappresenta una tutela concreta contro eventuali pregiudizi o favoritismi.