Focus relativo alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, (Sez. IV), del 2 luglio 2025, n. 2516
6 AGOSTO 2025
Il concetto di autotutela nel diritto amministrativo fa riferimento al potere della Pubblica Amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati, potere definito autotutela decisoria. Tale forma di autotutela si contrappone a quella esecutiva, prevista dall’art. 823, comma 2, c.c., che consente alla PA di procedere direttamente allo sgombero di beni pubblici da terzi occupanti senza necessità di un titolo giudiziario. Questo è quello che viene ribadito nella sentenza del TAR Lombardia, Milano, (Sez. IV), del 2 luglio 2025, n. 2516.
Secondo la consolidata giurisprudenza, non sussiste, di regola e in via generale, alcun obbligo per la P.A. di avviare e concludere un procedimento in autotutela – salvi i casi, di natura eccezionale, in cui la stessa sia doverosa o quando emergano ragioni di giustizia e di equità, nella specie non ricorrenti (cfr. per alcuni esempi, Consiglio di Stato, II, 7 marzo 2023, n. 2371; VI, 20 giugno 2019, n. 4211; VI, 9 gennaio 2020, n. 183) –, tenuto conto che le istanze dei privati volte a chiedere l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima Amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell’istanza (ex multis, Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 301; VI, 6 aprile 2022, n. 2564; V, 9 febbraio 2022, n. 940; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 31 ottobre 2024, n. 3003; IV, 27 maggio 2024, n. 1596; T.A.R. Lazio, Roma, V, 19 luglio 2023, n. 12201; I, 2 febbraio 2023, n. 1893).