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Illegittimo il tetto retributivo fisso per i magistrati, il limite è la retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione

Focus sulla sentenza della Corte Costituzionale, 28 luglio 2025, n. 135

7 AGOSTO 2025

Novità per il pubblico impiego: il tetto retributivo torna a essere parametrato in generale al trattamento del primo presidente della Corte di Cassazione. La Corte costituzionale, con la sentenza del 28 luglio 2025, n. 135, dichiara illegittimo il tetto retributivo fisso per i magistrati, previsto dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, in quanto privo di carattere temporaneo e lesivo dell’indipendenza economica della magistratura (artt. 101, 104 e 108 della Costituzione). La Corte costituzionale stabilisce che il limite retributivo può essere legittimamente ancorato alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione, in quanto parametro variabile e aggiornabile. Resta invece valida la previsione generale del tetto ex art. 23-ter del d.l. n. 201/2011.

Il caso


La sentenza è stata emessa dalla Corte costituzionale, a seguito dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sezione quinta, che sollevava questioni di legittimità costituzionale sugli articoli 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201/2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014 (convertiti nelle leggi n. 214/2011 e n. 89/2014).
Il ricorso originario era stato proposto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che aveva ricoperto dal 2013 al 2015 l’incarico di componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (CPGA). Il ricorrente contestava la decurtazione dell’indennità di funzione subita per superamento del tetto retributivo di 240.000 euro.

La decisione


La Corte ha confermato la legittimità dell’art. 23-ter d.l. n. 201/2011, che ancora il tetto retributivo alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione, ritenendolo coerente con l’indipendenza della magistratura. Diversamente, richiamando precedenti nazionali e internazionali, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014, nella parte in cui fissa il tetto in misura rigida (240.000 euro).

Le conclusioni


La Corte ha reputato che solo l’aggancio al trattamento del primo presidente della Cassazione, soggetto a costante aggiornamento, possa garantire un tetto costituzionalmente compatibile. Questa pronuncia segna un punto di svolta nella disciplina dei limiti retributivi nel pubblico impiego, con effetti rilevanti:
Per i magistrati: viene ripristinata una soglia di tutela economica coerente con il rango costituzionale della funzione giurisdizionale, evitando compressioni strutturali delle retribuzioni.
Per il legislatore: impone una revisione dell’intero sistema del “tetto retributivo”, che dovrà essere fondato su criteri dinamici, proporzionati e differenziati per categorie.
Per l’amministrazione: obbligo di adeguamento dei parametri retributivi, con impatti diretti sulle indennità e potenziali effetti contabili.