Non sussiste un conflitto di interesse tra l’essere dipendente addetto alla gestione del personale e l’essere dirigente sindacale
8 AGOSTO 2025
Non sussiste un conflitto di interesse tra l’essere dipendente addetto alla gestione del personale e l’essere dirigente sindacale: esso si determina solamente per i dirigenti ed i responsabili e non per i semplici addetti. E’ questa la indicazione contenuta nel parere del Presidente dell’ANAC 18 giugno 2025 n. 2220.
La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 53, co. 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, che prevede che non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L’ANAC non ha come proprio compito istituzionale quello di interpretare tale disposizione. Come punto di riferimento viene citata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11/2010.
Ci viene detto che si deve ritenere che “non sussista l’ipotesi di formale incompatibilità prevista dalla norma sopracitata che, infatti, attrae nel suo campo di applicazione i dirigenti di strutture deputate alla gestione del personale e non dipendenti con qualifica di Istruttori amministrativi”.
In premessa leggiamo che “il conflitto d’interessi si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale”. Ed ancora, “la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto”. Inoltre, “ogni situazione che determini un contrasto, anche solo potenziale, tra il soggetto e le funzioni attribuitegli, deve comunque ritenersi rilevante al fine dell’applicazione della normativa in tema di conflitto di interesse”. Occorre fare riferimento all’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 ed agli articoli 6 e 7 del d.p.r. n. 62/2013.
In conclusione, “la circostanza che un dirigente sindacale sia anche addetto a predisporre i cedolini dei dipendenti e le varie altre attività correlate non implica di per sé un rischio di conflitto di interessi, a meno che intervenga un interesse personale che possa ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa”.