25 AGOSTO 2025
Si applica il principio della inconferibilità al sindaco rispetto all’incarico di presidente di una società interamente controllata da pubbliche amministrazioni. Lo ha stabilito la deliberazione ANAC n. 36/2025.
In premessa, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 1, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 39/2013, “per incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico devono intendersi gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.
Ci viene ricordato in premessa che, per orientamento consolidato dell’ANAC, “sussiste l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, anche quando l’incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito non dall’amministrazione locale ma da un organo sociale del medesimo Ente di diritto privato in controllo pubblico. Ciò in quanto opera un divieto generale legato alla provenienza da cariche politiche che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni del vigilante/controllore che poi diventa gestore”.
Ed ancora, “anche qualora la partecipazione pubblica di controllo del capitale sociale di una società non sia riconducibile ad una singola amministrazione, ma a diverse amministrazioni pubbliche, ciò non ha conseguenze sulla natura giuridica della società partecipata, in quanto la partecipazione pubblica, complessivamente considerata, è una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.”.
Inoltre, “il d.lgs. n. 39/2013, ispirato da una ratio anticorruttiva, si concentra sulle situazioni di inconferibilità/incompatibilità riferibili a chi rivesta contemporaneamente incarichi politici nell’ente locale e incarichi amministrativi o gestionali in un ente partecipato o controllato da pubbliche amministrazioni. Nel decreto legislativo in argomento, infatti, il legislatore ha valutato ex ante e in via generale che lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi …. e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita e che il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori”.
Per cui, “l’incarico di Presidente del CdA, in quanto dotato di poteri di gestione, appare riconducibile alla categoria degli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in
controllo pubblico, così come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. 39/2013”. Quindi, “appare sussistente l’ipotesi di inconferibilità ex art. 7 co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, rispetto alla carica politica di Sindaco”.
l provvedimento statuisce infine che “ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti”.