8 SETTEMBRE 2025
Il quesito: “Si chiede se l’assenza del dipendente per esame/visita medica deve essere considerata malattia, qualora nel referto medico venga indicato che è stata eseguita una sedazione, e che il dipendente necessita di un’intera giornata di riposo.”
La risposta
Al caso di specie deve essere applicata la trattenuta Brunetta, difatti, l’art.71 del d.l. n.112/2008 prevede al comma 1 che: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”.
La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente“, nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza, anche di un solo giorno, e per tutti i dieci giorni, anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Pertanto, si ritiene che, la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71, operi per i primi dieci giorni anche in caso di imputazione a malattia delle assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.