Sospensione illegittima dell’assunzione, il TAR riconosce il risarcimento del danno
Il TAR Campania, (Sez. IX), nella sentenza del 25 agosto 2025, n. 5963, chiarisce criteri e limiti del risarcimento per il candidato escluso da procedure di assunzione pubblica
10 SETTEMBRE 2025
La recente sentenza del TAR Campania, (Sez. IX), nella sentenza del 25 agosto 2025, n. 5963, conferma che la sospensione delle procedure di assunzione deve sempre poggiare su una giusta causa. Tuttavia, anche quando il ritardo è illegittimo, il danno riconosciuto al candidato può essere parzialmente ridotto, secondo principi consolidati in giurisprudenza.
Il caso
Il caso nasce da un Comune che aveva avviato una procedura per l’assunzione di tre istruttori contabili mediante graduatorie già valide presso altri enti del Comparto autonomie locali. La mancata concessione del nulla osta da parte dell’ente proprietario della graduatoria ha portato il dirigente comunale ad
escludere un candidato e rideterminare la graduatoria, sospendendo di fatto la procedura di assunzione. Il candidato escluso ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando
l’illegittimità della sospensione, poiché la domanda cautelare era stata respinta e nulla giustificava l’interruzione dell’assunzione. Il Tribunale ha accolto il ricorso, sottolineando
che la sospensione della procedura non era supportata da una giusta causa, configurando così un pregiudizio per l’interessato.
Determinazione del danno
Secondo il TAR, il
danno patrimoniale derivante dal ritardo dell’assunzione è calcolabile sull’
intero trattamento economico e previdenziale non goduto dalla data di inizio e quella in cui l’Amministrazione ha effettivamente avviato l’assunzione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1226 c.c., l’importo deve essere soggetto a
percentuale di abbattimento (pari al 50%), poiché il candidato ha comunque dovuto impiegare le proprie energie lavorative altrove e risparmiare l’impegno fisico e psicologico del lavoro negato. Inoltre, la somma dovrà essere aggiornata a
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza. Non viene riconosciuto alcun danno morale, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che limita il risarcimento agli effetti economici diretti del ritardo o dell’omessa assunzione.