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Indennità e ferie, i vincoli di costi e ordinamenti sulle erogazioni

Corte Ue e Cassazione chiariscono i criteri per il riconoscimento delle indennità durante le ferie
 
 
 
 

12 SETTEMBRE 2025

I dipendenti pubblici si interrogano sul diritto a percepire indennità durante le ferie o altre assenze legittime. Le recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione (cfr. sentenza del 9 marzo 2025, 6282) hanno fornito indicazioni fondamentali, confermando che alcune voci retributive devono essere considerate anche nei periodi di assenza dal servizio, pur nel rispetto dei limiti di costi e dei vincoli dell’ordinamento.

Fondi, contratti e limiti normativi

Le amministrazioni pubbliche non possono estendere automaticamente gli effetti delle sentenze ad altri casi simili: il cosiddetto «divieto di estensione del giudicato», così come è sancito dall’articolo 41, comma 6, del Dl 207/2008. In sostanza, ogni riconoscimento economico deve essere finanziato dal fondo decentrato, evitando aggravi di spesa per l’ente.
Il contratto nazionale del pubblico impiego consente alla contrattazione integrativa di intervenire solo su aspetti limitati delle indennità: non è possibile erogarle senza l’effettivo svolgimento della prestazione. In alcuni casi, le amministrazioni scelgono di accantonare prudenzialmente una quota del fondo per far fronte a eventuali richieste future.

Indennità durante le ferie

Secondo la giurisprudenza europea e nazionale, i dipendenti devono percepire durante le ferie le indennità correlate alle «mansioni tipiche» e allo «status personale e professionale». Questo principio evita che la fruizione dei giorni di ferie riduca il reddito ordinario e garantisce incentivi all’utilizzo legittimo degli istituti di assenza.
Le amministrazioni, per applicare correttamente la normativa, devono verificare se le somme richieste sono effettivamente legate allo status professionale del lavoratore. In linea generale, la retribuzione durante le ferie deve coincidere con quella ordinaria, fatta eccezione per indennità subordinate alla presenza effettiva in servizio, come la turnazione, la reperibilità o le attività all’aperto dei vigili.
L’applicazione pratica richiede attenzione: alcune indennità, pur riconosciute in via generale, dipendono dalle scelte organizzative dell’ente e non possono essere automaticamente estese. La sentenza  del 9 marzo 2025, 6282 consolida così un equilibrio tra diritto del dipendente e vincoli economici e normativi delle amministrazioni.