ARAN sui casi di utilizzo temporaneo e a tempo parziale di un dipendete incaricato di EQ presso un altro ente
L’orientamento applicativo n. 35351 dell’11 settembre 2025, chiarisce quali sono i criteri e gli incentivi per i dipendenti utilizzati parzialmente presso altri enti
17 SETTEMBRE 2025
L’ARAN, con l’orientamento applicativo n. 35351 del 11 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative sui compensi spettanti ai dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) impiegati temporaneamente e a tempo parziale presso un ente diverso da quello di appartenenza. L’obiettivo è armonizzare la disciplina contrattuale sul fronte della retribuzione di posizione e di risultato, introducendo margini di flessibilità nella proporzionalità rispetto alla riduzione della prestazione lavorativa.
Retribuzioni di posizione: flessibilità e responsabilità
Secondo l’orientamento ARAN, l’ente di provenienza continua a corrispondere le
retribuzioni di posizione e di risultato con onere a proprio carico, applicando i criteri stabiliti contrattualmente. Tuttavia, la rideterminazione dei valori deve considerare la riduzione della prestazione, pur con una
marginale flessibilità: non è più necessario applicare una riduzione strettamente proporzionale alla riduzione oraria. La motivazione deve essere adeguatamente documentata, tenendo conto delle responsabilità ancora attribuite al dipendente. Questo approccio consente, ad esempio, che una posizione originariamente valutata 18.000 euro ridotta per metà tempo presso un altro ente possa essere abbassata non proporzionalmente a 10.000 euro anziché 9.000, salvaguardando parte del valore iniziale dell’incarico (cfr. il grafico esemplificativo a piè dell’articolo).
Incentivi dell’ente utilizzatore e retribuzione complessiva
L’ente utilizzatore, a sua volta, riconosce le retribuzioni di posizione e di risultato, calcolate secondo i criteri interni e sempre tenendo conto della riduzione della prestazione. L’ente può, inoltre,
incrementare la retribuzione di posizione fino al 30% per compensare la maggiore gravosità derivante dallo svolgimento dell’attività in sedi diverse, anche oltre il limite di 18.000 euro annui previsto dall’art. 17, comma 2. Nell’esempio indicato dall’ARAN, il dipendente impiegato al 50% presso un secondo ente percepisce 10.000 euro dall’ente di provenienza e 11.700 euro dall’ente utilizzatore, con un totale di 21.700 euro annui. In aggiunta, può beneficiare della
retribuzione di risultato in entrambe le amministrazioni, applicata secondo le modalità definite dalla contrattazione integrativa, con possibili riduzioni non strettamente proporzionali alla diminuzione del tempo lavorativo.