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TAR Basilicata: la mancata surroga non scioglie il Consiglio comunale  

Focus sull'ordinanza del TAR Basilicata, (Sez. I), dell'11 settembre 2025, n. 81
 

19 SETTEMBRE 2025

La recente ordinanza emessa dal TAR Basilicata, (Sez. I), dell’11 settembre 2025, n. 81 stabilisce un principio cardine della costituzione del Consiglio comunale: la mancata surroga del consigliere comunale dimissionario non determina lo scioglimento dell’organo consiliare, ma integra una riduzione fisiologica del plenum, ove contenuta entro il limite del dimidium, come previsto dall’art. 141, co. 1, lett. b), n. 4, TUEL.

Il caso

Il TAR si è recentemente pronunciato su un ricorso volto a ottenere l’annullamento di una serie di delibere del Consiglio comunale di un Ente locale. I ricorrenti contestavano, in particolare, la validità degli atti di insediamento, dalla convalida degli eletti al giuramento del sindaco, fino alla nomina delle commissioni consiliari. Sul tavolo del giudice amministrativo vi era anche la richiesta di sospensione cautelare, motivata con il presunto vizio derivante dall’impossibilità di sostituire un consigliere dimissionario; circostanza che, secondo i ricorrenti, avrebbe compromesso la legittimità dell’organo. 

Il punto centrale: quando il singolo compromette l’intero? Con l’ordinanza, il TAR ha respinto la domanda cautelare, chiarendo che l’impossibilità di procedere alla surroga di un singolo consigliere non equivale allo scioglimento del Consiglio. Il collegio ha richiamato l’art. 141, co. 1, lett. b), n. 4, del Testo unico degli Enti locali, sottolineando come la perdita di un componente, se contenuta entro il limite del “dimidium” non compromette l’esercizio delle funzioni consiliari, né può giustificare la paralisi delle attività. La priorità è quella di tutelare la continuità degli organi rappresentativi locali, evitando il ricorso a soluzioni drastiche quando evitabili.

Due punti cardine sull’ammissibilità del contenzioso 


La decisione del TAR Basilicata offre spunti operativi di rilievo per amministratori e professionisti del settore pubblico: innanzitutto, ribadisce la necessità di distinguere tra le ipotesi patologiche che conducono allo scioglimento del Consiglio comunale e quelle, come la mancata surroga, che rientrano nella normale dinamica politica-amministrativa. In secondo luogo, evidenzia come eventuali contestazioni debbano fondarsi su un pregiudizio concreto e grave, non meramente astratto.