News

Permessi studio per università telematiche, durante l’orario lavorativo

La Cassazione precisa le condizioni per fruire dei permessi studio durante le ore di lavoro, confermando l’orientamento ARAN sulle modalità di frequenza telematica
 
 
 
 
 

22 SETTEMBRE 2025

I dipendenti pubblici iscritti a università telematiche possono usufruire dei permessi per diritto allo studio solo se le lezioni si svolgono durante l’orario di lavoro. La Corte di Cassazione,(Sez. lav.), con l’ordinanza dell’11 settembre, n. 25038, ha chiarito che il principio, già delineato dall’ARAN, con il parere n.32467, mira a garantire parità di trattamento con i colleghi che frequentano corsi in presenza e a evitare che il diritto allo studio comporti un sovraccarico di orario non previsto.

Frequenza telematica e permessi: le regole da rispettare


Secondo la Cassazione, il lavoratore ha diritto ai permessi esclusivamente se può dimostrare di seguire le lezioni in orari coincidenti con l’attività lavorativa. In pratica, la partecipazione a corsi universitari online, erogati anche in modalità asincrona, non giustifica automaticamente la fruizione dei permessi se il dipendente è libero di collegarsi quando desidera.
La decisione nasce da una controversia tra dipendenti di un’amministrazione centrale e il loro datore di lavoro, che aveva richiesto certificazioni dell’università telematica attestanti la coincidenza delle lezioni con l’orario di lavoro. I lavoratori avevano contestato la richiesta, ritenendo che fosse in contrasto con la normativa contrattuale e che la possibilità di seguire le lezioni in qualsiasi momento potesse gravare eccessivamente sul tempo libero.

La posizione della Cassazione


Il Supremo Consesso ha evidenziato come per i corsi online non esista obbligo di frequenza in orari rigidi, a differenza di quanto accade nelle università tradizionali. Ciò implica che, qualora il dipendente scelga di collegarsi in momenti compatibili con l’orario di lavoro, la fruizione dei permessi non è necessaria.
In sostanza, la Corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro, confermando la legittimità della sua richiesta di certificazione e precisando che i permessi per diritto allo studio si applicano solo per le lezioni effettivamente seguite in orario lavorativo. La pronuncia chiarisce così il quadro normativo, stabilendo un principio di equità tra lavoratori che frequentano corsi in presenza e quelli iscritti a corsi telematici.