Superamento dei termini concorsuali, non annulla la procedura
Focus del Consiglio di Stato, (Sez. III), sulla sentenza del 26 agosto 2025, n. 7107
23 SETTEMBRE 2025
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, (Sez. III), del 26 agosto 2025, n. 7107 fornisce un importante orientamento per le PA: il ritardo nella conclusione di un concorso non comporta di per sé la nullità della procedura. La decisione riafferma la centralità della coerenza sostanziale, della responsabilità gestionale e dell’interesse pubblico rispetto ai formalismi temporali.
Termine ordinatorio e responsabilità dirigenziale
Il Collegio ha chiarito che il termine indicato nel bando per la conclusione della selezione ha natura
ordinatoria e non perentoria. La sua funzione è acceleratoria, finalizzata a garantire una gestione efficiente dei concorsi, ma il superamento del limite temporale non compromette la legittimità dell’atto finale. Eventuali ritardi possono incidere sulla
responsabilità dirigenziale o sul danno da ritardo, ma non sulla validità dell’esito, salvo prova di compromissione concreta delle chances dei candidati o dei principi di imparzialità e buon andamento.
Inoltre, la sentenza conferma che l’approssimarsi delle consultazioni elettorali non può, di per sé, bloccare l’adozione di atti amministrativi, anche in prossimità del rinnovo degli organi politici, quando l’ente dispone di autonomia giuridica e funzionale.
Contestazioni e discrezionalità tecnica
Sul fronte delle contestazioni, il Consiglio di Stato sottolinea che il ricorso generico contro una valutazione errata della commissione è insufficiente. Il candidato deve indicare con precisione quali titoli, incarichi o pubblicazioni sarebbero stati ignorati o valutati in modo inadeguato. In tal modo, si tutela la
discrezionalità tecnica delle commissioni, presidio fondamentale dell’autonomia valutativa e della rapidità delle procedure concorsuali.
La pronuncia rafforza un
principio chiave per le PA: l’efficienza e il buon andamento dell’azione amministrativa prevalgono sulle rigidità formali. La legittimità di un concorso si misura sulla
correttezza sostanziale e sull’effettiva tutela dell’interesse pubblico, non sulla mera osservanza dei termini procedurali.
Questo orientamento rappresenta un precedente rilevante per amministrazioni e candidati, garantendo certezze sulle procedure e valorizzando la gestione responsabile e funzionale delle selezioni pubbliche.