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Permessi per assemblee sindacali: chiarimenti ARAN su part-time e personale in aspettativa

Il diritto alle dodici ore annue spetta interamente in caso di assunzione da concorso o progressione verticale, mentre per part-time e periodi di aspettativa è previsto il riproporzionamento
 
 
 
 

25 SETTEMBRE 2025

L’ARAN ha fornito nuovi chiarimenti sull’attribuzione delle ore di permesso per la partecipazione alle assemblee sindacali, con riferimento a rapporti di lavoro part time, personale in aspettativa e dipendenti assunti o progressi in corso d’anno. Il parere, n. 12868 del 29 luglio 2025, seppur rivolto a un Ente locale, trova applicazione generalizzata per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Monte ore annuale

Il diritto dei lavoratori pubblici a partecipare alle assemblee sindacali discende dagli articoli 17 e 39 della Costituzione e dall’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori. La regolamentazione contrattuale stabilisce un monte ore annuo individuale di dodici ore, fruibile senza decurtazioni. ARAN precisa che, in caso di assunzione da superamento di concorso o progressione verticale attribuita in corso d’anno, il personale mantiene il diritto all’intero plafond di dodici ore, senza alcuna riduzione: la novazione del rapporto giustifica la piena fruizione del monte-ore.

Part-time, aspettativa e riproporzionamento

Diversamente, per il personale con contratto a tempo parziale, il monte ore annuo deve essere riproporzionato in base all’orario effettivamente prestato, secondo quanto previsto dall’articolo 62, comma 9, del contratto del 16 novembre 2022. Analoga riduzione si applica in caso di periodi di aspettativa non retribuita (articolo 39 del contratto del 21 maggio 2018). L’Aran, tuttavia, non si pronuncia sull’eventuale riproporzionamento dovuto a congedi ex articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, rinviando la questione alla Funzione Pubblica.

Conclusioni

Il parere ARAN conferma l’equilibrio tra il diritto dei lavoratori a partecipare alle assemblee sindacali e la necessità di adeguare il plafond in relazione a specifiche situazioni contrattuali e periodi di assenza. Le dodici ore annue restano dunque un riferimento certo per il personale assunto o progredito in corso d’anno, mentre il riproporzionamento tutela la coerenza per part-time e assenze non retribuite.