Aspettativa sindacale non retribuita viene esclusa dal calcolo dell’anzianità di servizio
La Corte dei conti sezione controllo Sardegna chiarisce la differenza tra distacco e aspettativa e i limiti della progressione di carriera
7 OTTOBRE 2025
La sezione di controllo per la Sardegna della Corte dei conti, con la deliberazione n. 147 del 22 settembre 2025, ha precisato che il periodo di aspettativa sindacale non retribuita non può essere computato ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, in quanto comporta una sospensione totale della prestazione lavorativa.
Distacco e aspettativa: quali sono le differenze fondamentali?
Il provvedimento nasce da un caso relativo alla ricostruzione di carriera di alcuni docenti, nei quali era stato riconosciuto erroneamente come utile il periodo di aspettativa sindacale non retribuita. La Corte dei conti distingue chiaramente tra
distacco e
aspettativa: il distacco si verifica quando il datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione del lavoratore un’altra amministrazione, mantenendo inalterati gli obblighi retributivi e normativi. L’aspettativa, invece, implica la
sospensione totale del rapporto di lavoro, finalizzata a consentire al dipendente di svolgere incarichi pubblici elettivi, sindacali o per motivi personali, senza che l’ente mantenga obblighi retributivi durante tale periodo.
Il carattere distintivo dell’aspettativa è la
carenza della prestazione lavorativa, che ne impedisce il computo ai fini della progressione di carriera. Solo il distacco consente la continuità del rapporto di lavoro e, di conseguenza, l’inserimento del periodo nel calcolo dell’anzianità.
La decisione
Alla luce di tale distinzione, il provvedimento contestato è stato ritenuto
illegittimo: non è possibile considerare utile il periodo di aspettativa sindacale non retribuita ai fini della progressione di carriera, salvo diversa disposizione normativa. La Corte evidenzia tuttavia la
disomogeneità normativa tra distacco e aspettativa, sottolineando il rischio di frizione con il diritto alla libertà sindacale, tutelato sia a livello costituzionale sia sovranazionale.
I magistrati contabili auspicano quindi un
intervento legislativo che contemperi in maniera equilibrata le esigenze di interesse pubblico e la tutela dei
diritti costituzionali dei lavoratori, evitando che la sospensione dell’attività lavorativa comprometta la piena effettività dei diritti sindacali.