Accordi quadro: le riduzioni delle garanzie definitive valgono anche per l’accordo principale
La disciplina del d.lgs. n. 36/2023 chiarisce l’applicabilità uniforme delle riduzioni previste per le garanzie ai contratti attuativi e all’accordo quadro stesso
9 OTTOBRE 2025
Con il parere n. 3712 del 2 ottobre 2025 il Ministero infrastrutture e trasporti chiarisce che le garanzie richieste negli accordi quadro rivestono un ruolo fondamentale nella gestione del rischio contrattuale. Un quesito frequente riguarda la possibilità di applicare le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, del Codice dei contratti pubblici anche alla garanzia definitiva dell’Accordo Quadro principale, oltre che a quelle dei singoli contratti attuativi. La risposta aggiornata conferma un regime di applicazione uniforme, semplificando l’operatività delle stazioni appaltanti.
Tipologie di garanzie e regime delle riduzioni
L’articolo 117, comma 1, del
d.lgs. n. 36/2023 distingue tra due tipologie di garanzie:
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Garanzia dell’accordo quadro principale, fissata nella misura massima del 2% dell’importo dell’Accordo stesso;
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Garanzie dei contratti attuativi, la cui misura può essere inferiore al 10% del valore dei singoli contratti, con indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che
alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria, senza distinzione tra Accordo Quadro e contratti attuativi. Questo principio generale suggerisce una applicazione uniforme, semplificando il calcolo e garantendo coerenza nell’erogazione delle garanzie.
Implicazioni operative per le stazioni appaltanti
Sulla base della normativa vigente, le stazioni appaltanti possono applicare le riduzioni sia alla garanzia dell’
Accordo Quadro principale sia alle garanzie dei contratti attuativi, a condizione che gli operatori economici dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’articolo 106, comma 8. In termini pratici, ciò significa che il livello di tutela previsto per le stazioni appaltanti non subisce riduzioni di sostanza, ma l’
applicazione delle riduzioni facilita l’accesso alla partecipazione e alleggerisce gli oneri finanziari a carico degli operatori economici.
In sintesi, la disciplina del
d.lgs. 36/2023 conferma la piena applicabilità delle riduzioni delle garanzie definitive in tutti i livelli degli accordi quadro, contribuendo a un approccio omogeneo e semplificato nella gestione delle cauzioni, senza compromettere la sicurezza giuridica dei contratti pubblici.