Concorsi pubblici: la discrezionalità tecnica della commissione non può essere contestata da pareri esterni
Il TAR Lazio e Sicilia confermano che giudizi della commissione di concorso e valutazioni tecniche sono insindacabili, anche di fronte a pareri pro veritate o perizie di parte
14 OTTOBRE 2025
Il giudizio della commissione esaminatrice in procedure concorsuali pubbliche rientra nella sfera della discrezionalità tecnica. Recenti pronunce del TAR Lazio, Roma, (Sez.III bis), del 29 settembre 2025 n.16734 e TAR Sicilia, Palermo, (Sez. II), del 29 settembre 2025, n.2107 chiariscono i limiti della contestazione dei risultati concorsuali da parte dei candidati.
La questione
Una concorrente ha impugnato il risultato di un concorso pubblico lamentando l’ambiguità di alcuni quesiti e contestando la composizione della commissione, la mancata pubblicazione dei criteri di valutazione e le differenze con la prova di altri candidati. Il ricorso includeva la presentazione di pareri pro veritate e perizie di parte finalizzate a confutare la valutazione negativa ricevuta.
La soluzione operativa
I tribunali amministrativi hanno chiarito che:
Le commissioni di concorso godono di
ampia discrezionalità tecnica, distinta dalla discrezionalità amministrativa, e il giudice verifica esclusivamente se le valutazioni rientrino tra le scelte plausibili, senza sostituirsi all’organo valutatore.
Pareri pro veritate e perizie di parte non possono essere opposti al giudizio della commissione, in quanto non incidono sulla valutazione tecnica degli elaborati, salvo che non emergano macroscopici errori logici o violazioni palesi dei criteri procedurali.
La mancata pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione o la composizione della commissione non comportano di per sé illegittimità, se i criteri sono stati comunque determinati prima dello svolgimento della prova e non viene richiesta l’integrale annullabilità degli atti.
In sintesi, i candidati possono impugnare il concorso solo in presenza di
violazioni evidenti o macroscopici errori di logica tecnica, mentre opinioni esterne o valutazioni soggettive di esperti non modificano la validità delle decisioni della commissione.