Ex dipendente comunale assunto due giorni dopo le dimissioni: accertata la violazione del divieto di pantouflage
Focus sulla delibera dell’ANAC, 1° ottobre 2025 n. 369
15 OTTOBRE 2025
Violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente di un Comune lombardo. Lo ha stabilito l’ANAC con la delibera del 1° ottobre 2025 n. 369, rilevando che l’ex funzionario, dimessosi dal Comune il 25 febbraio, è stato assunto appena due giorni dopo (il 27 febbraio) dalla società affidataria del servizio di manutenzione degli impianti ascensori e dei cancelli automatici installati negli edifici comunali. Secondo l’ANAC, l’assunzione è avvenuta in aperta violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che vieta ai dipendenti pubblici cessati dal servizio di intrattenere rapporti di lavoro con soggetti privati destinatari della loro attività amministrativa per i tre anni successivi alla cessazione.
Le conseguenze della violazione
Constatata la violazione del periodo di raffreddamento previsto dalla norma, l’Autorità ha deliberato il verificarsi delle conseguenze di legge: il
contratto di lavoro stipulato tra la società e l’ex dipendente è stato dichiarato nullo, mentre alla
società privata è stato imposto il divieto di contrattare con il Comune per tre anni, con decorrenza dalla data di assunzione dell’interessato. La decisione si fonda sul fatto che, in qualità di Responsabile del settore specifico dell’Ente, il dipendente aveva firmato la determinazione con cui alla stessa società era stato affidato il servizio, configurando dunque un evidente conflitto di interessi.
Ulteriori obblighi e rilievi
Oltre alla nullità del contratto e all’interdizione temporanea per la società, l’ANAC ha disposto anche l’
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti dall’ex dipendente durante il rapporto di lavoro illegittimo. L’Autorità ha ribadito che il divieto di pantouflage rappresenta una misura essenziale per evitare interferenze tra pubblico e privato e garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, ricordando che la tempestività dell’assunzione, avvenuta a soli due giorni dalle dimissioni, rende la violazione particolarmente grave e priva di qualsiasi attenuante.