Accesso civico nei concorsi: il TAR Lazio sancisce il confine della legalità documentale
Nelle procedure concorsuali legate al PNRR l’amministrazione non è tenuta a creare o pubblicare elenchi degli idonei non vincitori: il diritto di accesso non può trasformarsi in un potere creativo
16 OTTOBRE 2025
Con la sentenza n. 14930 del 28 luglio 2025, il TAR Lazio, Roma, (Sez. III), chiarisce che, nei concorsi in cui la normativa prevede la formazione della sola graduatoria dei vincitori, l’amministrazione non è obbligata a generare o consegnare documenti inesistenti, come elenchi di idonei non vincitori. Il principio di legalità documentale segna il confine invalicabile dell’accesso civico generalizzato.
Il principio della legalità documentale
Il TAR Lazio ha riaffermato un principio cardine del diritto amministrativo: l’
accesso civico – anche nella sua forma generalizzata – può riguardare solo documenti esistenti, che l’amministrazione è tenuta a formare o detenere in base a una specifica disposizione normativa o regolamentare.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto di poter visionare l’elenco dei candidati risultati idonei ma non vincitori di un concorso legato all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’istanza è stata respinta con motivazione condivisa dal giudice amministrativo: la normativa di riferimento prevedeva esclusivamente la
formazione della graduatoria dei vincitori, senza alcuna menzione di elenchi ulteriori.
L’amministrazione non deve creare ciò che non esiste
Il TAR ha chiarito che l’amministrazione non può essere costretta a generare o raccogliere documenti non previsti dall’ordinamento. L’assenza di un
obbligo di formazione di determinati atti rappresenta un limite oggettivo all’ostensione: non si può accedere a ciò che non esiste giuridicamente.
La richiesta di accesso, quindi, non è stata respinta per ragioni di riservatezza o di proporzionalità, bensì per l’inesistenza del documento richiesto. In altre parole, non è configurabile una violazione del diritto di accesso quando l’atto non è stato redatto perché non previsto.
Il limite strutturale all’accesso civico
La sentenza segna un punto fermo: l’accesso civico non può essere utilizzato come strumento per imporre nuove attività amministrative. Non rientra nella funzione dell’amministrazione “creare” documenti su richiesta dei cittadini, né ampliare le finalità di trasparenza oltre quanto stabilito dal legislatore.
Secondo il Collegio, il principio di trasparenza deve essere calibrato sull’effettiva rilevanza giuridica dei documenti. Estendere arbitrariamente la pubblicazione di elenchi non previsti rischierebbe di alterare la disciplina concorsuale e di compromettere l’equilibrio tra trasparenza e funzionalità amministrativa.
Un orientamento coerente con le esigenze del PNRR
Il TAR Lazio sottolinea anche la razionalità della scelta del legislatore di limitare la pubblicazione alla sola graduatoria dei vincitori nei concorsi legati a programmazioni straordinarie come quelle del Pnrr.
In tali procedure, la rapidità e la cadenza periodica delle selezioni impongono un criterio di efficienza: l’amministrazione deve concentrare la propria attività sui soggetti effettivamente utili per la copertura dei posti. L’eventuale creazione di elenchi di idonei non vincitori finirebbe per appesantire i procedimenti e generare un contenzioso privo di base normativa.
Le conseguenze operative
L’indicazione che scaturisce dalla decisione è chiara:
nei concorsi pubblici in cui non sia espressamente prevista la formazione o la pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori, ogni istanza di accesso civico deve essere respinta per carenza del presupposto oggettivo.
L’amministrazione può legittimamente motivare il diniego sull’assenza del documento, senza necessità di ulteriori giustificazioni. Sarà, eventualmente, l’interessato a dover dimostrare l’esistenza di un obbligo giuridico alla formazione dell’atto richiesto.